Legge regionale 12 marzo 2020 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 8

(Proroga dei termini per il versamento dell'IRAP)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), nei confronti dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 446/1997, i termini scadenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 settembre 2020 per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2019 e della prima rata di acconto del medesimo tributo per il periodo d'imposta 2020, limitatamente a quanta parte di essi sia riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono prorogati al 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.