Legge regionale 12 marzo 2020 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 10

(Abbattimento rette a carico delle famiglie)

1. I periodi di sospensione dell'attività dei servizi educativi per la prima infanzia, disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 sono computati come effettiva frequenza ai fini del riconoscimento del beneficio per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

(1)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 6/2020