Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 7
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29/2005 e disposizioni concernenti la formazione a distanza)
1.
Al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo"), dopo le parole <<commissione d'esame.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), organizzati dal CATT FVG e dai CAT ai sensi del comma 1 bis.>>.

2. Le esclusioni di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005 non si applicano ai corsi di formazione che si svolgono durante il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19.