Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 6 bis
1. Al fine di perseguire l'ottimale ricollocazione e l'equo riconoscimento delle spese sostenute per l'assunzione del personale giā dipendente del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione l'Amministrazione regionale č autorizzata a consentire l'utilizzo delle somme giā impegnate ai sensi dell' articolo 2, comma 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), nella misura di 10.000 euro, a parziale sollievo dei maggiori costi sostenuti dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per l'assunzione di una unitā di personale inizialmente prevista con contratto di lavoro a tempo determinato a part time, in contratto di lavoro a tempo determinato a full time, giā assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 .
2. Per la medesima finalitā di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo nella misura di 10.000 euro per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una unitā di personale non dirigente giā in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione.
4. Gli incentivi di cui al comma 2, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", fino alla misura massima del cento per cento della spesa ammissibile.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 11/2020
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 22/2020