Art. 4 quinquies
(Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale)
1. Presso la direzione centrale competente in materia di attivitā produttive č istituito il Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attivitā produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di lavoro, sono stabilite composizione e modalitā di funzionamento del Tavolo permanente per il sistema produttivo regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 11/2020