Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 2
 (Finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Le dotazioni della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attivitą produttive e della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi", possono essere utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine al fine di ovviare ai danni provocati dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacitą del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attivitą produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabilite, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalitą per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1.