Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 11
 (Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza)
2. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intendono le sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed idonei, per quanto riguarda il Consiglio regionale, a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.
4. Con gli atti di rispettiva competenza gli organi di cui al comma 1 adottano le necessarie disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 6/2020
2 Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 6/2020
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.