Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023 - Testo coord. alla Legge regionale 27 ottobre 2023 n.14

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 1, comma 4, L. R. 5/2020
2 Articolo 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 11/2020
3 Articolo 4 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 11/2020
4 Articolo 4 ter aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 11/2020
5 Articolo 4 quater aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 11/2020
6 Articolo 4 quinquies aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 11/2020
7 Articolo 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2020
8 Articolo 5 ter aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2020
9 Articolo 6 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 11/2020
10 Articolo 6 ter aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 11/2020
11 Articolo 5 .1 aggiunto da art. 2, comma 18, L. R. 22/2020
Art. 2
 (Finanziamenti agevolati a valere sulle sezioni anticrisi per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19)
1. Le dotazioni della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive e della Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui alla legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nel prosieguo denominate "Sezioni anticrisi", possono essere utilizzate per la concessione di finanziamenti agevolati per il consolidamento finanziario o il sostegno delle esigenze di credito a breve e medio termine al fine di ovviare ai danni provocati dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento agevolato e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 possono essere concessi anche senza l'acquisizione di garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, previo parere della competente Commissione consiliare, sono stabilite, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1.
Art. 3
 (Sospensione rate sui fondi di rotazione per imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. Le imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sui fondi di rotazione di cui agli articoli 2 e 13 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), e di cui all'articolo 2, comma 11, della legge regionale 6/2013 possono essere ammesse a operazioni di sospensione del pagamento della quota capitale di una rata se annuale o per periodo analogo se la rata è scadenzata su frazione d'anno. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Le operazioni di sospensione possono essere effettuate anche nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.
2. L'operazione di sospensione di cui al comma 1 può essere effettuata in relazione a rate in scadenza o già scadute. Previa richiesta dell'impresa beneficiaria, la banca convenzionata mutuante trasmette all'organo gestore dei fondi di cui al comma 1 la proposta di effettuazione dell'operazione di sospensione, con illustrazione della situazione di temporanea difficoltà aziendale in cui versa l'impresa a causa della crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché della capacità di continuità economico-finanziaria dell'impresa richiedente una volta superata la temporanea difficoltà.
3. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la stessa periodicità del prestito. L'operazione di sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
4. Quando si procede alle operazioni di sospensione previste al comma 1 è automaticamente adeguato l'ambito di efficacia delle garanzie rilasciate dal Fondo regionale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) costituito nell'ambito del Fondo di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), e delle controgaranzie già concesse fino alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).
Art. 3 bis
1. Al fine di sostenere in Friuli Venezia Giulia elevati livelli di competitività dei crediti al sistema produttivo, gli incentivi di cui all'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002), possono essere concessi nella forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione, tramite operazioni di finanziamento o di leasing finanziario, di macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa, nonché hardware, software e tecnologie digitali, destinati a uso produttivo in sedi situate nel territorio regionale.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche a parziale copertura delle spese per l'imballaggio, il trasporto, il montaggio, il collaudo, gli interventi tecnici e strutturali necessari all'installazione e al funzionamento dei beni nonché per la formazione del personale propedeutica all'utilizzo dei beni.
3. Nel caso di applicazione del regime di aiuti "de minimis" gli incentivi di cui al comma 1 possono avere a oggetto spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda da parte dell'impresa.
4. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con altri incentivi pubblici.
6. Al fine di facilitare la realizzazione delle iniziative da parte delle imprese destinatarie di agevolazioni regionali, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le garanzie rilasciate dai confidi possono essere cumulate con gli incentivi previsti dalla normativa della Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 11/2020
2 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 12, L. R. 14/2023
Art. 4
 (Interventi per l'attivazione di garanzia a favore delle imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19)
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse assegnate ai Confidi ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell'articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo, nonché per la concessione agli stessi di contribuzioni integrative per l'abbattimento delle commissioni di garanzia tramite l'utilizzo delle risorse specificamente destinate di cui al comma 2.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
5. Le risorse di cui ai commi 91 e 111 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono destinate alla concessione di garanzie anche a favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 aventi sede legale o operativa nel territorio regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti norme di attuazione regolamentare, criteri e modalità per la concessione delle garanzie a favore dei soggetti di cui al primo periodo.
Art. 4 bis
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del terziario individuati nel bando, per attività di innovazione di processo e dell'organizzazione, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure amministrative riducendo gli adempimenti a carico delle imprese i contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), massimizzando l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e dell'autocertificazione.
5. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
6. Per i contributi concessi ai sensi del presente articolo non trova applicazione l'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 11/2020
Art. 4 ter
2. Sono inoltre finanziabili le iniziative che prevedono l'acquisto di software e hardware e servizi specialistici per le medesime finalità di cui al comma 1 e al fine ulteriore di promuovere lo sviluppo di soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione.
3. I programmi di investimento hanno durata non superiore a dodici mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione. Sono ammissibili anche le spese riferite a iniziative avviate a far data dal 23 febbraio 2020 purché non concluse alla data di presentazione della domanda.
5. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2014-2020.
6. I contributi possono essere erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 11/2020
Art. 5
 (Misure a sostegno delle attività produttive)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 5/2020
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 2, L. R. 5/2020
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 5/2020
4 Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 5/2020
5 Comma 1 quater aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 5/2020
6 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 5, comma 1, L. R. 11/2020
Art. 5 bis
1. Al fine di consentire la continuità dei finanziamenti previsti dall'articolo 8, commi da 69 a 73, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi, alle domande di finanziamento per l'anno 2020 già presentate o che saranno presentate il 20 novembre 2020, si applicano le modalità previste dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 16 settembre 2015, n. 0189/Pres (Regolamento di esecuzione dell' articolo 8, comma 72, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), riguardante i criteri e le modalità di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi a favore delle società di gestione degli alberghi diffusi).
2. In deroga a quanto previsto dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0189/2015 per le domande di cui al comma 1 sono considerate ammissibili le spese sostenute per il personale dipendente e per prestatori di servizi di gestione della reception e di pulizia degli alloggi nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2020
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 17, L. R. 22/2020
Art. 5 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 11/2020
2 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 5/2023
Art. 6
 (Misure urgenti in materia di eventi e manifestazioni turistiche)
1. I beneficiari dei contributi previsti dall' articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), concessi a decorrere dal 15 giugno 2019 ovvero ancora da concedere alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020 , che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), sono ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, L. R. 5/2020
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 11/2020
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 11/2020
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 11/2020
Art. 6 bis
1. Al fine di perseguire l'ottimale ricollocazione e l'equo riconoscimento delle spese sostenute per l'assunzione del personale già dipendente del Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione l'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire l'utilizzo delle somme già impegnate ai sensi dell' articolo 2, comma 7 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), nella misura di 10.000 euro, a parziale sollievo dei maggiori costi sostenuti dal Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per l'assunzione di una unità di personale inizialmente prevista con contratto di lavoro a tempo determinato a part time, in contratto di lavoro a tempo determinato a full time, già assunto ai sensi del predetto articolo 2, comma 7, della legge regionale 14/2016 .
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) un contributo nella misura di 10.000 euro per sostenere gli oneri derivanti dall'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale non dirigente già in servizio presso il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'Aussa Corno in liquidazione.
4. Gli incentivi di cui al comma 2, sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", fino alla misura massima del cento per cento della spesa ammissibile.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 11/2020
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 22/2020
Art. 6 ter
1. Al fine di supportare le conseguenze economiche derivanti dell'emergenza COVID-19 i contributi concessi ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), possono essere devoluti, anche parzialmente, per la realizzazione di opere che per caratteristiche proprie sono in grado di rispondere più efficacemente alle esigenze sanitarie, sociali ed economiche conseguenti all'emergenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1 i Consorzi di Sviluppo Economico Locale interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11/2020, possono presentare domanda di devoluzione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, corredata da una relazione che illustra le ragioni della richiesta, le caratteristiche dell'intervento e i tempi della sua cantierabilità.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 11/2020
Art. 7
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 29/2005 e disposizioni concernenti la formazione a distanza)
1.
Al comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2"Disciplina organica del turismo"), dopo le parole <<commissione d'esame.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), organizzati dal CATT FVG e dai CAT ai sensi del comma 1 bis.>>.

2. Le esclusioni di cui all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 29/2005 non si applicano ai corsi di formazione che si svolgono durante il periodo dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
Art. 8
 (Proroga dei termini per il versamento dell'IRAP)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), in deroga all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all'istituzione e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), nei confronti dei soggetti passivi IRAP di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del decreto legislativo 446/1997, i termini scadenti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 30 settembre 2020 per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2019 e della prima rata di acconto del medesimo tributo per il periodo d'imposta 2020, limitatamente a quanta parte di essi sia riferibile al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sono prorogati al 30 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 9
1. I beneficiari di incentivi concessi negli anni 2019 e 2020 in applicazione della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di contributi di cui all'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), di contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), del contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), del contributo di cui all'articolo 6, commi da 38 a 41, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), del contributo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), del contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 4 (Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura), dei contributi di cui agli articoli 11, 13, 18 per l'organizzazione di manifestazioni sportive, 18 bis e 21 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), che, a causa della sospensione di manifestazioni, iniziative ed eventi di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa, e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, disposta con provvedimenti urgenti, in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di finanziamento, ottengono dal Servizio competente l'assenso alla modifica del progetto finanziato o dell'attività finanziata, previa richiesta motivata.
2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a rendicontazione anche le spese sostenute o da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi che non si sono potuti svolgere e quelle da sostenere in relazione alle attività, manifestazioni, iniziative ed eventi svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi previsti dal comma 1, anche in deroga alle previsioni sull'ammissibilità delle spese e ai limiti previsti per le medesime dalle discipline di settore, sono altresì ammissibili a rendicontazione le spese generali di funzionamento, comunque denominate, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso, ivi comprese quelle relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi e quelle relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, le quali sono ammissibili anche qualora la documentazione giustificativa delle spese non è intestata al beneficiario dell'incentivo, ma le spese risultano effettivamente sostenute da esso. Sono fatte salve le disposizioni di settore qualora più favorevoli.
5 bis. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2020, a valere sugli avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1889, e ai sensi dell'articolo 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con i contributi concessi nell'anno 2020 ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012, nonché con gli incentivi concessi nell'anno 2019 a valere sull'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495, è prorogato al 31 dicembre 2021.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 10/2020
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2020
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2020
4 Comma 5 quater aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 15/2020
5 Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 15/2020
6 Parole aggiunte al comma 5 ter da art. 6, comma 6, L. R. 13/2021
7 Parole aggiunte al comma 5 quater da art. 6, comma 7, L. R. 13/2021
Art. 11
 (Modalità di svolgimento delle sedute della Giunta regionale e del Consiglio regionale in casi di emergenza)
2. Ai fini della presente legge, per seduta in modalità telematica si intendono le sedute degli organi collegiali di cui al comma 1 con partecipazione a distanza dei componenti dell'organo stesso attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti ed idonei, per quanto riguarda il Consiglio regionale, a permettere l'espressione del voto anche a scrutinio segreto.
4. Con gli atti di rispettiva competenza gli organi di cui al comma 1 adottano le necessarie disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 possono trovare applicazione anche agli enti locali della regione, in quanto compatibili con il loro ordinamento e nel rispetto della propria autonomia.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 6/2020
2 Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 6/2020
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 12
 (Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere)
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.