Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 20/02/2020

Semplifica FVG 2020.
Capo I
 Strumenti di semplificazione
Art. 3
 (Composizione del Comitato)
1. Il Comitato è presieduto dall'Assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione.
3. Al fine di supportare il Comitato nelle attività volte all'informatizzazione dei processi partecipa alle sedute del Comitato il Presidente o il Direttore generale della società in house Insiel Spa.
4. Fanno parte del Comitato, in qualità di componenti non permanenti, gli altri Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
5. L'Assessore convoca, presiede e dirige il Comitato e dispone dei compiti e funzioni anche delegandoli ai componenti permanenti o non permanenti.
6. L'Assessore può sentire, in relazione alle materie o agli argomenti di cui all'ordine del giorno, gli altri dirigenti dell'Amministrazione regionale o degli enti regionali, ovvero i rappresentanti delle categorie sociali, economiche e sindacali regionali e nazionali, ovvero le società partecipate regionali.
7. Il Comitato si avvale del supporto tecnico e amministrativo della Direzione a cui è preposto l'Assessore delegato alla definizione e attuazione delle politiche di semplificazione.
8. L'Assessore, una volta l'anno, relaziona la Giunta regionale sulle attività programmatiche e sugli obiettivi raggiunti in ambito di semplificazione. La relazione viene trasmessa al Presidente del Consiglio regionale.
Art. 5
 (Riordino e miglioramento della qualità della legislazione)
1. Il Consiglio regionale esamina il rapporto annuale sulla legislazione regionale, curato dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio. Il rapporto valuta la qualità della produzione legislativa in termini di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo, e può contenere indirizzi e criteri per il miglioramento della qualità della legislazione tra i quali l'individuazione di settori di formazione per i quali risulti prioritario intervenire con leggi di riordino normativo. Il rapporto è trasmesso alla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del rapporto di cui al comma 1, elabora progetti di legge di riordino normativo che riunificano, coordinano, aggiornano e razionalizzano tutte le disposizioni vigenti nella stessa materia, provvedendo alla contestuale abrogazione espressa di tutte le disposizioni obsolete e di quelle che vengono trasfuse, con o senza modifiche, nel nuovo testo. A tal fine la Giunta, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, può costituire gruppi di lavoro composti da funzionari dell'Amministrazione regionale e della Segreteria generale del Consiglio, esperti in tecniche legislative e nei settori interessati, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione verifica i risultati delle attività di cui al comma 2.