Art. 7
(Standardizzazione della documentazione relativa alle procedure contributive o di incentivo)
1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale, nell'ambito dei procedimenti contributivi e di incentivo, comunque denominati, provvede, mediante decreto del Direttore generale:
a) all'adozione di un modello standardizzato di raccolta dei dati anagrafici da utilizzare in modo univoco in tutti i procedimenti svolti anche per il tramite di supporto informatico;
b) alla creazione di una banca dati concernente la raccolta di dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche che abbiano presentato domanda contributiva al fine del loro trattamento per la compilazione, in forma automatizzata, del modello standardizzato di cui alla lettera a) da parte del medesimo soggetto su successivi procedimenti contributivi.
2. Per le finalitą di cui al comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/342).