(Modalità e contenuto degli atti e delle comunicazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi)
1.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale provvede, sentito il Comitato, mediante decreto del Direttore generale:
a) all'adozione di modelli standardizzati da utilizzare nell'ambito degli atti e delle procedure amministrative;
b) all'adozione di modelli o format standardizzati da utilizzarsi, da parte dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti e strumentali della stessa, nella correlata corrispondenza cartacea o informatica, intercorrente con ogni soggetto pubblico o privato.