Art. 4
(Legge di semplificazione annuale)
1. Il Comitato coordina le attivitą finalizzate alla predisposizione di un disegno di legge annuale, d'iniziativa della Giunta regionale, avente come oggetto la semplificazione del quadro legislativo e amministrativo regionale.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 viene presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 30 aprile di ogni anno.