Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2020.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. In relazione agli interventi di disinfestazione da zanzare e derattizzazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2 (Interventi straordinari per la disinfestazione da zanzare, termiti, nonché per la derattizzazione), oggetto di concessione negli anni 2016 e 2017 ai sensi della normativa al tempo vigente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari ai Comuni della Regione per i quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) vi siano spese sostenute e al tempo rendicontate;
b) in sede di riparto dell'apposito finanziamento a carico del bilancio regionale, in applicazione del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 2/1985 al tempo vigente, ai Comuni non siano state riconosciute le spese sostenute nell'anno precedente e ammissibili a rendiconto ai sensi del comma 6 del medesimo articolo al tempo vigente.
2. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 10.500 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.
6. Per le finalità di cui al comma 5 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
8. Il contributo straordinario previsto al comma 7 è concesso, entro l'importo massimo di 100.000 euro, nella misura del 90 per cento delle spese ammissibili ed è erogato in unica soluzione previa domanda da presentarsi entro il 31 gennaio 2020, corredata della relazione illustrativa degli interventi realizzati e della documentazione giustificativa delle spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di accreditamento.
9. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.
11.
Il comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è abrogato.

12.
Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), è abrogato.

14. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis della legge regionale 41/1996, come modificato dal comma 10, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 5.250.000 euro, suddivisa in ragione di 1.750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.
15. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 41/1996, come sostituito dal comma 10, lettera c), e in relazione alle abrogazioni disposte dai commi da 11 a 13, è destinata la spesa complessiva di 117.397.919,54 euro, suddivisa in ragione di 39.525.973,18 euro per l'anno 2020 e di 38.935.973,18 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle variazioni previste dalla Tabella H di cui al comma 39.
16. In relazione alle variazioni territoriali delle aziende sanitarie della regione derivanti dal nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 20 della legge regionale 41/1996, per l'anno 2020 non si tiene conto della condizione di finanziabilità prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima, relativamente al criterio che, per le forme di gestione ivi previste, richiede l'adesione della maggioranza dei Comuni dell'ambito territoriale dell'azienda, rappresentativi della maggioranza della popolazione ivi residente.
18. Alla finalità di cui al comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 29/2018, come modificato dal comma 17, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
19. L'Amministrazione regionale, al fine di affrontare la vulnerabilità economica di singoli e famiglie, è autorizzata a concedere alla Fondazione denominata "WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale" di Pordenone, un contributo pari a 150.000 euro finalizzato a integrare il Fondo di gestione con destinazione vincolata al Fondo speciale di garanzia per il microcredito istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Fondazione.
20. Per accedere al contributo di cui al comma 19, la Fondazione presenta istanza alla Direzione competente in materia di politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa relativa alle attività di concessione di microcredito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
21. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.
23. Le risorse di cui al comma 22, lettera a), sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.
24. Le risorse di cui al comma 22, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all' articolo 39 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 ), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di cittadinanza sulla base del dato aggiornato all'1 giugno 2019.
26. A valere e nei limiti di due terzi delle risorse di cui al comma 22, possono essere effettuate assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con forme di lavoro flessibile strettamente correlate allo svolgimento delle attività previste dal medesimo comma 22, finalizzate a garantire livelli omogenei di servizio sul territorio regionale a garanzia delle prestazioni sociali, fermo restando esclusivamente il conseguimento degli equilibri di bilancio.
27. Alla finalità di cui al comma 22 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
28. Alla legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Interventi economici per incentivare il ricorso all'amministrazione di sostegno)
2. L'ammontare dell'intervento economico è pari all'importo dell'indennità stabilita dal giudice tutelare, fino a un massimo di 800 euro per ciascun amministrato. Qualora l'importo non sia stabilito, è pari a 600 euro per ciascun amministrato. Ciascun amministratore di sostegno può accedere all'intervento regionale per un massimo di cinque amministrati. L'ammontare dell'intervento economico e il numero massimo di amministrati possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 la Regione si avvale dei Servizi sociali dei Comuni che esercitano le funzioni amministrative di concessione, erogazione e controllo.
4. Per accedere alla misura, l'amministratore di sostegno presenta domanda all'Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di residenza dell'amministrato entro il 28 febbraio di ciascun anno con riferimento ai provvedimenti emessi dal giudice tutelare nell'anno precedente, sulla base di apposito modello approvato con decreto del Direttore centrale della Direzione regionale competente in materia di politiche sociali pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione.
5. La Regione trasferisce le risorse disponibili agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base del fabbisogno risultante dalle domande ricevute e dagli stessi comunicato alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno, maggiorato del 3 per cento a titolo di ristoro dei costi per la gestione amministrativa.
6. Qualora le risorse disponibili risultino insufficienti a far fronte a tutte le richieste pervenute, gli importi spettanti sono proporzionalmente ridotti. Nel caso in cui, in corso d'anno, si rendessero disponibili ulteriori risorse, le richieste sono proporzionalmente integrate.>>.

29. In sede di prima applicazione dell'articolo 2 bis della legge regionale 19/2010, come inserito dal comma 28, lettera c), sono ammesse all'intervento economico di cui al comma 1 del medesimo articolo le istanze presentate sulla base di decreti di liquidazione di equa indennità emessi dal giudice tutelare dall'1 gennaio 2017 e facenti riferimento al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 19/2010.
30. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 19/2010, come inserito dal comma 28, lettera c), è destinata la spesa complessiva di 1.100.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2020 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.
32. Per le finalità di cui al comma 31, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti del Terzo settore per sviluppare progettualità, nelle forme previste dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), coerenti con le misure integrate sociosanitarie adottate dagli enti del servizio sanitario attraverso i distretti sanitari e dagli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, i quali valutano l'adeguatezza delle azioni previste e la loro integrazione con le altre misure a vantaggio degli utenti e loro familiari e dei caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
33. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 32.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa complessiva di 1.284.021 euro, suddivisa in ragione di 434.280 euro per l'anno 2020, 452.698 euro per l'anno 2021 e 397.043 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 39.
38. Per le finalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 14 della legge regionale 20/2006, come inserito dal comma 37, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
39. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1 Comma 33 bis aggiunto da art. 110, comma 1, L. R. 13/2020
2 Lettera a) del comma 10 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.
3 Comma 10 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.