Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2020.
Art. 6
1.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:
<<2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
4. Alle finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
6. Per le finalità di cui all'articolo 30 ter della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 5, è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
8. Alle finalità di cui al comma 7 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese di missione dei soggetti designati o nominati, su propria proposta, dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome quali propri rappresentanti in commissioni, comitati, consigli, collegi o altri organismi di rilevanza nazionale in materia di cultura e sport. Il rimborso è ammissibile qualora non vi provveda l'organismo stesso o il soggetto che lo ha costituito ed è riconosciuto nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.
10. Per le finalità di cui comma 9 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
12. Per le finalità di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 11, è destinata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
13. Alla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Ecomusei)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.
2. L'Ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare i caratteri di una comunità. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.

b)
dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
<<Art. 12.1
 (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonché a svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.

14. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 12 a 12.3 della legge regionale 23/2015, come inseriti dal comma 13, gli Ecomusei già riconosciuti ai sensi della legge regionale 10/2006 mantengono tale riconoscimento.
15.
La legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia), è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge.

16. I procedimenti contributivi avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
17. In via transitoria, per l'anno 2020, l'Amministrazione regionale sostiene la gestione e lo sviluppo degli Ecomusei già riconosciuti di interesse regionale mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività degli Ecomusei medesimi.
21. Per le finalità di cui agli articoli da 12 a 12.3 della legge regionale 23/2015, come inseriti dal comma 13, è destinata la spesa complessiva di 660.000 euro, in ragione di 330.000 euro per ciascun anno 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 330.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
23.
Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale 23/2015 è sostituito dal seguente:
<<5. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000, tra quelli iscritti nell'elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per i beni e le attività culturali per il Friuli Venezia Giulia. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.

24. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015, come sostituito dal comma 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
26. Agli oneri derivanti dal comma 2 bis dell'articolo 9 della legge regionale 16/2014, come aggiunto dal comma 25, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
28. La concessione ed erogazione in un'unica soluzione del finanziamento di cui al comma 27 è subordinata alla presentazione da parte dell'Università popolare di Trieste alla Regione del programma 2020 degli interventi e alla sua approvazione da parte della Giunta regionale.
30. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 2.610.000 euro, suddivisa in ragione di 870.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
32. Per le finalità di cui al comma 5 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 23/2015, come inserito dal comma 31, è destinata la spesa complessiva di 1.490.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per l'anno 2020 e 570.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
34. L'articolo 7, comma 22, lettera a), della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 33, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 29, della legge regionale 13/2019.
35. Alle finalità di cui all'articolo 7, comma 22, lettera a), della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 33, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
37. Per le finalità di cui all'articolo 29 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 36, è destinata la spesa complessiva di 750.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
39. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 9, della legge regionale 29/2018, come modificato dal comma 38, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 40.
40. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 10/2020
2 Comma 18 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3 Comma 19 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
4 Comma 20 sostituito da art. 35, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
5 Comma 20 bis aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
6 Comma 20 ter aggiunto da art. 35, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020