Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge di stabilità 2020.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 16, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), con riferimento ai beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 255 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910), l'Amministrazione regionale è autorizzata:
a) a procedere alla cessione dell'impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons a favore della cooperativa affidataria della gestione;
b) a riconoscere alla cooperativa affidataria un aiuto consistente nell'abbattimento del costo di acquisto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 702, della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
3. Il costo di acquisto dei beni di cui al comma 2, lettere a) e b), corrisponde al valore di mercato che la perizia di stima, effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014, ha determinato per il compendio affidato in convenzione, al netto delle migliorie apportate direttamente dalla cooperativa affidataria della gestione. Il valore di mercato quantificato dalla perizia può essere maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 702/2014.
7. La sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'aiuto di cui al comma 6 è accertata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari che, a tal fine, si esprime con decreto del Direttore del servizio competente entro trenta giorni dalla richiesta della Direzione centrale competente in materia di patrimonio.
8. Il pagamento dell'importo di acquisto avviene in un'unica soluzione.
10. La Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari provvede agli adempimenti di pubblicazione delle informazioni relative all'aiuto di cui al comma 1, lettera b), come previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 702/2014. In particolare, la Regione si impegna a non riconoscere l'aiuto prima di aver ricevuto dalla Commissione europea il numero di identificazione dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014.
11. A integrazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge regionale 15/2014, il valore del canone per l'affidamento in gestione dell'impianto fino alla data della cessione è definito sulla base del costo di acquisto stabilito ai sensi del comma 3.
13. Le entrate derivanti dalla cessione dell'impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons, previste in 2.538.000 euro, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 404 (Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
14. Per le finalità previste dal comma 1 lettera b), è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 726.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
15. Per quanto disposto dal comma 1, lettera a), e tenuto conto di quanto disposto dai commi 13 e 14, si provvede all'accantonamento di 1.812.000 euro a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
17. Alle finalità di cui al comma 16 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
19. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 146 bis, della legge regionale 14/2016, come inserito dal comma 18, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.
21. Le domande per i contributi di cui al comma 20 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, forestali e ittiche, entro il 31 marzo di ogni anno e sono corredate della relazione illustrativa delle finalità didattiche e formative perseguite con le attrezzature e gli impianti oggetto di contributo e dei preventivi di spesa.
22. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 21, i contributi sono concessi in conto capitale e sono contestualmente liquidati in un'unica soluzione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, i contributi sono proporzionalmente ridotti. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
23. Per le finalità previste al comma 20 è destinata la spesa di 150.000 euro sull'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
24. Al fine di promuove il riconoscimento di nuove indicazioni geografiche (DOP, IGP e STG) quale strumento per la promozione del comparto agroalimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le spese necessarie alla preparazione della documentazione propedeutica alla presentazione della domanda di protezione e alla conclusione della procedura di riconoscimento.
25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi nella misura massima di 25.000 euro con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in conformità al regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, con particolare riferimento all'articolo 20 in materia di aiuti per l'adesione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità.
28. I contributi di cui al comma 24 sono concessi entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il medesimo beneficiario può ottenere un unico contributo ad anno. Il contributo, se richiesto nella domanda di cui al comma 27, è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento dell'importo concesso, senza presentazione di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa. Il decreto di concessione determina il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione.
29. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2020, e di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
30. Al fine di proseguire nel processo di razionalizzazione della gestione della fauna in difficoltà, intrapreso ai sensi dell'articolo 3, comma 32, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), la Regione è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine, Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, un finanziamento per le finalità di cui al medesimo articolo 3, comma 32, nonché per il supporto veterinario specialistico, il consolidamento e l'implementazione del network per attività di ricerca e di gestione degli animali selvatici sul territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con particolare riferimento alle attività dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS) operanti sul territorio.
31. L'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali, per le finalità di cui al comma 30 predispone puntuale progetto da presentare entro il 31 gennaio 2020 al Servizio competente della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Il progetto prevede la condivisione con l'Amministrazione regionale della piattaforma informatica realizzata dall'Università.
32. Al fine di garantire continuità con l'attività in corso di realizzazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le spese sostenute dall'1 gennaio 2020 alla data di presentazione del progetto ai sensi del comma 31.
33. Per le finalità previste dal comma 30 è destinata la spesa complessiva di 280.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per l'anno 2020, di 70.000 euro per l'anno 2021, di 70.000 euro per l'anno 2022 e di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 104.
34. Al fine di potenziare l'attività di protezione di particolari esemplari di fauna selvatica in difficoltà, la Regione è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni che operano sul territorio regionale, in coordinamento con l'Università degli Studi di Udine, esclusivamente con riferimento alle famiglie degli Apodidi e degli Irundinidi.
35. Il contributo di cui al comma 34 è concesso nella misura massima di 5.000 euro in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
36. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 34 è presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dello Statuto, della documentazione comprovante l'attività di coordinamento con l'Università degli Studi di Udine, della relazione illustrativa delle attività programmate e del preventivo di spesa. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, l'aiuto è proporzionalmente ridotto. Il decreto di concessione stabilisce il termine e le modalità di rendicontazione.
37. Per le finalità di cui al comma 34 è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 15.000 euro per anno, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti pubblici, anche associati, anticipazioni finalizzate alla copertura delle spese di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di nuove strade forestali camionabili nonché per la manutenzione straordinaria delle stesse o la trasformazione di viabilità esistente in strade forestali camionabili.
39. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono concesse con procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel limite di un asse viario per richiedente. Tra le spese ammissibili sono comprese quelle necessarie a completare la progettazione dell'intervento.
40. La domanda è presentata alla Direzione centrale competente in materia di foreste, sulla base del fac simile approvato con decreto del Direttore del Servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione. La domanda può riguardare uno o più livelli di progettazione relativi al medesimo asse viario ed è corredata di una relazione descrittiva comprensiva di una cartografia e di un preventivo di spesa.
41. Le anticipazioni sono concesse, previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per asse viario. Le anticipazioni di cui al comma 38 sono liquidate a seguito della stipula del contratto di affidamento dell'incarico, nella misura del cento per cento del costo definitivamente quantificato e, comunque, nel limite massimo di 100.000 euro per asse viario.
42. Il beneficiario trasmette la documentazione relativa ai progetti finanziati non appena approvati.
43. Le anticipazioni sono restituite o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori da parte del beneficiario e comunque non oltre il termine di sessanta mesi dalla concessione. La mancata restituzione comporta il recupero della somma erogata. Su richiesta motivata del beneficiario il Servizio competente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione. L'ente moroso o inadempiente rispetto agli adempimenti di cui al comma 42 è escluso dalla concessione di ulteriori anticipazioni sino ad avvenuta regolarizzazione.
44. Per le finalità previste al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per gli anni 2020-2022, suddivisa in ragione di 100.000 euro per anno, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
45. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 43 sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 50200 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.
47. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'articolo 3, comma 6, della legge regionale 45/2017, come sostituito dal comma 46, si provvede a valere sullo stanziamento Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
49. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia adotta per la Programmazione 2021 - 2027 una strategia complessiva di utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, finalizzata a favorire la crescita e la competitività del comparto agroalimentare attraverso l'accesso semplificato alle forme di sostegno comunitario e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.
50. Per le finalità di cui al comma 49, i piani e i programmi finanziati dai Fondi SIE possono prevedere l'utilizzo di strumenti finanziari in conformità a quanto previsto dalla normativa europea di riferimento, con modalità che assicurano l'effetto moltiplicatore delle risorse impiegate, l'associazione di risorse pubbliche e private destinate a obiettivi di politica pubblica e la possibilità di prolungare nel tempo il sostegno a favore del comparto agroalimentare mediante la rotazione delle risorse impiegate.
51. In attuazione del comma 50:
a) i piani e i programmi possono destinare al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982, di seguito Fondo, contributi finanziari per il conseguimento dei rispettivi obiettivi specifici tramite l'erogazione di prestiti agevolati;
b) la sezione speciale del Fondo riservata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), all'utilizzo del contributo finanziario del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e denominata "Fondo di rotazione in agricoltura con il contributo del FEASR" continua ad operare anche con i contributi finanziari del Periodo di programmazione 2021-2027;
d) le condizioni di utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera a) sono definite conformemente alla normativa europea di riferimento nell'accordo stipulato tra ciascuna Autorità di Gestione (AdG) e l'Amministratore del Fondo, previa approvazione dello schema di accordo da parte della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agroalimentari di concerto con l'Assessore competente per il rispettivo piano o programma.
52. La Regione sostiene le imprese agricole nella realizzazione di iniziative finalizzate all'adeguamento alle moderne strategie di marketing omnicanale, favorendo la pratica della vendita on line e l'impiego di software di gestione aziendale integrati con le piattaforme e le vetrine elettroniche.
54. Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 53 producono prodotti agricoli o trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e hanno unità produttiva economica situata nel territorio regionale.
56. Gli aiuti di cui al comma 53 sono concessi in conto capitale nel limite massimo di 1.000 euro per impresa, secondo le condizioni e i limiti previsti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
58. Gli aiuti sono concessi alle singole imprese entro sessanta giorni dalla presentazione della rispettiva richiesta congiunta di cui al comma 57. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle richieste congiunte presentate, la concessione degli aiuti è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste medesime. In caso di risorse insufficienti per tutte le domande relative alla stessa richiesta congiunta, ciascun contributo viene proporzionalmente ridotto. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità ed i termini di rendicontazione della spesa. Ai fini della liquidazione dell'aiuto viene verificata la presenza delle imprese beneficiarie nella vetrina elettronica in coerenza con quanto previsto dal comma 55.
59. Tutti i contributi relativi alla medesima richiesta congiunta sono revocati nel caso in cui, al momento della rendicontazione, il numero delle imprese che hanno presentato la domanda congiunta o il numero delle imprese presenti nella vetrina elettronica sia inferiore a cinquanta.
60. Per le finalità di cui al comma 53 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
61. Con riferimento ai procedimenti di concessione degli aiuti previsti dall'articolo 3, comma 44, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sospesi in attesa della definizione di contenziosi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere e liquidare il contributo richiesto nell'esercizio finanziario 2019 con risorse destinate nell'anno 2020 per la medesima finalità.
62. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 61, è destinata la spesa di 17.465,69 euro, per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
65. La Strategia è predisposta dalla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna che, a tal fine, richiede gli elementi ritenuti utili ad altre Direzioni centrali e a soggetti esterni. La Strategia è approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, foreste e montagna ed è aggiornata ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno.
66. In fase di prima applicazione, la Strategia è approvata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. È ritenuta ammissibile la spesa sostenuta per l'Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese di cui al comma 70, nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.
73. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da tutti i giovani che la costituiranno. L'impegno di cui al comma 72, lettera d), è sottoscritto da tutti i giovani che hanno costituito o costituiranno l'impresa.
74. In caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, la costituzione dell'impresa deve completarsi entro due mesi dalla presentazione della domanda a pena di inammissibilità della stessa.
75. A seconda della tipologia della spesa, i contributi sono concessi secondo le condizioni e limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
77. In deroga al più ampio divieto di contribuzione previsto dall'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione dei contributi di cui al comma 68, in caso di compravendita di terreni o immobili fra parenti di primo grado o fra coniugi.
78. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili; in caso di assenza di risorse, le domande sono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il termine di conclusione del procedimento è di sessanta giorni; in caso di domande di soggetti che non sono imprenditori, il termine di conclusione del procedimento è sospeso di diritto per sessanta giorni e, comunque, fino alla comunicazione di avvenuta costituzione dell'impresa se anteriore. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa prescrivendo, in caso di opere edili, la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conclusione delle procedure edilizie propedeutiche all'utilizzo del bene.
81. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 72, lettera d), comporta la decadenza dall'aiuto. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 80, lettera a), comporta la rideterminazione dell'aiuto in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 80, lettere b) e c), comporta la rideterminazione dell'aiuto rispettivamente per l'esclusione delle spese di compravendita delle superfici forestali e di acquisto e messa in opera del legname.
83. Per le finalità previste dal comma 68 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
85. Il contributo di cui al comma 84 è concesso al Comune capofila dei Comuni che hanno sottoscritto una convenzione per la realizzazione delle attività oggetto di contributo.
87. Si considerano spese ammissibili quelle per la predisposizione delle linee guida anche attraverso la collaborazione con Università o istituti di ricerca nonché quelle per l'organizzazione di iniziative di divulgazione e di condivisione delle linee guida: le spese devono essere sostenute successivamente alla data di adozione delle modifiche al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di data 22 gennaio 2014.
88. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il contributo è concesso e contestualmente erogato in via anticipata nella misura del cento per cento delle spese ritenute ammissibili. Il decreto di concessione stabilisce le modalità e i termini di rendicontazione prescrivendo, in particolare, che, prima della rendicontazione, sia acquisito il parere dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) sulla coerenza delle linee guida con il PAN.
89. Per le finalità previste dal comma 84 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
97. La Regione, a fronte dell'eccezionale numero di richieste di indennizzo per i danni provocati alle colture agricole da fauna selvatica, pervenute nell'anno 2019 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 06/2008), è autorizzata a concedere, in via straordinaria, un aiuto alle imprese agricole che hanno presentato domanda per i medesimi danni, per i quali non è stato possibile accertarne la causa e l'entità e per i quali non sussistono motivi di inammissibilità o esclusione della domanda ai sensi del decreto del Presidente della Regione 7 febbraio 2018, 023/Pres..
98. L'aiuto di cui al comma 97 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
99. L'aiuto è concesso previa presentazione da parte delle imprese, su richiesta della Direzione centrale competente in materia di caccia, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli aiuti "de minimis" concessi nel triennio di riferimento e l'eventuale richiesta o concessione di altri aiuti o indennizzi per i medesimi danni. Nella richiesta è indicato il termine perentorio per la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
102. L'aiuto è concesso e contestualmente liquidato entro sessanta giorni dall'acquisizione di tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 99. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, l'aiuto spettante a ciascuna impresa è proporzionalmente ridotto.
103. Per le finalità previste al comma 97 è destinata la spesa di 300.000 per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 104.
104. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1 Lettera b) del comma 69 interpretata da art. 3, comma 1, L. R. 15/2020
2 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 69 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2020
3 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 72 da art. 3, comma 3, L. R. 15/2020
4 Parole aggiunte al comma 101 da art. 3, comma 17, L. R. 15/2020
5 Comma 84 interpretato da art. 3, comma 27, L. R. 15/2020
6 Comma 86 interpretato da art. 3, comma 27, L. R. 15/2020
7 Comma 74 bis aggiunto da art. 3, comma 9, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
8 Integrata la disciplina del comma 63 da art. 4, comma 10, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
9 Integrata la disciplina del comma 20 da art. 16, comma 1, L. R. 6/2021
10 Lettera d) del comma 68 abrogata da art. 3, comma 84, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11 Lettera e) del comma 68 abrogata da art. 3, comma 84, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12 Lettera c) del comma 70 abrogata da art. 3, comma 84, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
13 Comma 46 abrogato da art. 3, comma 35, L. R. 13/2022 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, commi 6 e 8, L.R. 45/2017.
14 Comma 90 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
15 Comma 91 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
16 Comma 92 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
17 Comma 93 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
18 Comma 94 abrogato da art. 3, comma 69, L. R. 13/2022
19 Lettera b bis) del comma 70 aggiunta da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
20 Parole soppresse al comma 74 bis da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
21 Parole aggiunte al comma 78 da art. 3, comma 6, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
22 Vedi la disciplina transitoria del comma 68, stabilita da art. 3, comma 7, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
23 Vedi la disciplina transitoria del comma 74 bis, stabilita da art. 3, comma 7, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
24 Vedi la disciplina transitoria del comma 78, stabilita da art. 3, comma 7, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
25 Parole sostituite al comma 25 da art. 3, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.