Legge regionale 27 dicembre 2019 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

1. Al comma 30 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole <<31 dicembre 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2020>>.

2. A seguito della cessazione dell'efficacia dell'iscrizione agli albi di servizio civile regionale e nelle more dell'adeguamento della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), i progetti di servizio civile solidale possono essere presentati dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche e integrazioni e dagli enti che erano iscritti per l'anno 2019 all'albo regionale degli enti di servizio civile, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2007 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0265/2008 e hanno mantenuto i requisiti e le condizioni per l'iscrizione.

3. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola <<inseriti>> è sostituita dalle seguenti: <<ai fini dell'inserimento>>;

b) le parole <<e nell'elenco annuale degli investimenti approvati>> sono soppresse.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente:

<<7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 <<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione>> recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.>>.

5. Alla legge regionale 20/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 prima della parola <<rispettare>> sono aggiunte le seguenti: <<impedire la fuga in relazione alla specie e>>;

b) la lettera i bis) del comma 2 dell'articolo 4 è soppressa;

c) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 33 dopo le parole <<comma 2>> sono aggiunte le seguenti: <<, lettere a), b), c), d), e), g), h), i)>>;

d) la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 33 è sostituita dalla seguente:

<<c bis) da 25 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f);>>.

6. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), dopo le parole <<comunitaria vigente>> sono aggiunte le seguenti: <<, in subordine all'adozione del piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 47, fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022)>>.

7. La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è sostituita dalla seguente:

<<e bis) due rappresentanti della Direzione centrale competente in materia di ambiente, designati dall'Assessore regionale all'ambiente;>>.

8. Alla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

<<2 bis. Tra i servizi indicati alla lettera a) del comma 2 sono incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).>>;

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Vincolo di destinazione e di non alienazione per le imprese beneficiarie di incentivi)

1. Alle cooperative sociali o loro consorzi beneficiari di contributi per investimenti aziendali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000.

2. Nel caso di contributi per investimenti relativi a beni mobili, i beneficiari hanno l'obbligo di mantenere il relativo vincolo di destinazione per la durata minima di due anni sui beni d'importo pari o superiore alla soglia minima di 5.000 euro ovvero, in assenza di questi, sul bene di maggior valore sempreché d'importo pari o superiore all'ammontare minimo di 2.000 euro.

3. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.>>.

9. Nelle more dell'entrata in vigore delle misure di semplificazione e di razionalizzazione al sistema di sostegno e incentivazione della cooperazione sociale disciplinato dalla legge regionale 20/2006 e dell'aggiornamento del relativo regolamento di attuazione, per l'anno 2020 la seguente documentazione è presentata dal 3 febbraio 2020 al 31 marzo 2020:

a) domande di contributo relative alle iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006;

b) domande di contributo relative alle iniziative di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 20/2006;

c) dichiarazioni in ordine al mantenimento degli obblighi e vincoli di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 20/2006.

10. I termini di cui al comma 9 possono essere differiti per le medesime motivazioni con decreto del Direttore centrale competente in materia di cooperazione sociale da pubblicarsi sul sito internet regionale nella pagina dedicata alle misure di sostegno e incentivazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 20/2006.

11. In ragione del differimento dei termini di cui al comma 9, per l'anno 2020 sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio, ancorché sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

12. Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: <<, per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'intervento concesso,>> sono soppresse.

13. Al fine di garantire la continuità assistenziale nella fase di attuazione dei livelli essenziali di assistenza nazionali e nelle more del completamento del processo di accreditamento, le aziende del Servizio sanitario regionale rinnovano o prorogano per l'anno 2024 le convenzioni già in essere nell'anno 2023 con le strutture residenziali e i servizi semiresidenziali per anziani per i trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale in favore di persone anziane non autosufficienti.

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

14. Il rinnovo è subordinato alla messa a disposizione, da parte degli enti gestori delle strutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un sistema di rilevazione delle presenze che consenta alle aziende l'accertamento, in tempo reale, degli operatori presenti nella struttura.

15. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 6/2006 dopo la parola <<ricovero>> sono aggiunte le seguenti: <<, non rilevando a tal fine l'eventuale immediata provenienza da soluzioni sperimentali di abitare inclusivo>>.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale il contributo già concesso con decreto n. 1911/SPS del 29 novembre 2018 all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", ai sensi dell'articolo 9, commi da 28 a 30, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), interamente già erogato, per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da adibire ad attività dell'azienda sanitaria per garantire la continuità dell'assistenza alla comunità locale di Tolmezzo in relazione all'eccezionalità della situazione determinata dall'avvio della ristrutturazione dell'ospedale di Tolmezzo.

17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e cronoprogramma. Con il provvedimento di conferma è fissato il termine di rendicontazione del contributo.

Note:

Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 6, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.

Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.

10  Parole soppresse al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.