Legge regionale 27 dicembre 2019 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2018-2019 entro la data del 31 gennaio 2020.

2.

( ABROGATO )

(10)

3. Per l'anno accademico 2020-2021 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

4. All'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole <<comma 1,>> sono aggiunte le seguenti: <<tenuto conto delle misure nazionali per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia,>>;

b) il comma 2.1 è sostituito dal seguente:

<<2.1 Sono ammessi al Fondo di cui al comma 1 i nuclei familiari in cui almeno un genitore risieda o presti attività lavorativa da almeno dodici mesi continuativi in regione. Il regolamento di cui al comma 2 può prevedere di modulare l'intensità del beneficio in relazione al periodo di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale da parte di almeno un genitore componente del nucleo familiare.>>.

5. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, (Assestamento del bilancio 2007), le parole <<a soggetti in situazione di svantaggio, in particolare a favore di persone con disabilità:>> sono sostituite dalle seguenti: <<a persone con disabilità:>>.

6. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2007 è sostituito dal seguente:

<<2. Per ciascuno degli enti beneficiari il contributo di cui al comma 1 è quantificato annualmente con la legge di approvazione del bilancio regionale. Ferma restando la tipologia di destinatari di cui al comma 1, e qualora l'offerta formativa sia compatibile, possono accedere agli interventi anche altre persone in condizioni di svantaggio.>>.

7. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2007 è sostituito dal seguente:

<<3. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione competente in materia di formazione, unitamente ai progetti di cui si prevede la realizzazione, con le modalità e nei termini previsti con apposito avviso. I progetti sono soggetti a valutazione e sono finanziati secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge regionale 27/2017. È autorizzata l'erogazione di un anticipo dell'80 per cento del contributo dopo l'avvio dell'attività. L'erogazione del saldo ha luogo dopo l'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro sessanta giorni dalla chiusura dell'attività.>>.

8. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 22/2007, come sostituito dal comma 7, è approvato entro il 28 febbraio 2020.

9. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'articolo 7, commi 17 e 17 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), il Consorzio Innova FVG, costituito ai sensi dell'articolo 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è soppresso. La data di decorrenza della soppressione è eventualmente fissata con deliberazione della Giunta regionale. L'amministratore in carica cura, se del caso, ogni adempimento si renda necessario o utile fino alla definitiva estinzione dell'ente.

(1)

10. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9 la Regione è autorizzata a sottoscrivere l'aumento di capitale di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, che sarà liberato in natura, per conto della Regione, da parte del Consorzio Innova FVG mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione. Il valore conferito sarà imputato a capitale nella misura che consenta alla Regione di raggiungere una percentuale di partecipazione al capitale, tenuto conto anche delle concordate operazioni che saranno realizzate dagli altri soci, non superiore al 35 per cento; l'eccedenza sarà imputata a una riserva targata che riconosca alla Regione particolari diritti che saranno indicati nello statuto societario.

(2)

11. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 9, successivamente all'operazione di cui al comma 10, il Consorzio Innova FVG è, altresì, autorizzato a conferire il ramo d'azienda relativo alla gestione immobiliare degli insediamenti industriali e dei laboratori al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo, ovvero a procedere a fusione per incorporazione nel medesimo Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. A fronte del conferimento o della fusione, al nuovo consorziato viene riconosciuto, oltre a una quota del fondo di dotazione, un diritto di retrocessione al patrimonio regionale dei beni apportati con l'operazione di cui al periodo precedente, in sede di eventuale scioglimento del Consorzio, sulla base di modalità che saranno determinate con deliberazione della Giunta regionale.

(3)

12. La valutazione dei rami di azienda individuati ai commi 10 e 11 del presente articolo è effettuata sulla base di apposita perizia giurata richiesta dal Consorzio Innova FVG a soggetto esperto e indipendente.

(4)

13. Il contributo già concesso dalla Regione per la riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 6, commi da 21 a 23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è confermato in favore del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. Ai fini di cui al primo periodo, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo presenta apposita istanza alla Direzione centrale della Regione competente in materia di lavori pubblici, corredata del rendiconto delle spese già sostenute con l'utilizzo di quota parte del contributo regionale. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la quota parte dell'incentivo già utilizzato dal precedente soggetto beneficiario è a carico del nuovo soggetto proprietario, che sarà definito a seguito delle operazioni di cui ai commi 10 e 11. La porzione dell'immobile oggetto di cessione del ramo di azienda di cui al comma 10 a favore di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, può essere oggetto di intervento di riqualificazione con il contributo in oggetto, previa stipula di apposita convenzione tra il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata.

(5)

14. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o concessi dall'Amministrazione regionale in favore del Consorzio Innova FVG e attinenti ai rispettivi rami di azienda conferiti nel Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e in Friuli Innovazione sono confermati a favore di questi ultimi, che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalità.

(6)

15. Alla data della soppressione del Consorzio Innova FVG la quota del Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo è attribuita secondo i criteri che saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, agli enti locali che siano già titolari di quote del fondo di dotazione del Consorzio alla data della soppressione e il diritto alla retrocessione in sede di eventuale scioglimento del Consorzio è attribuito alla Regione. È ammessa la partecipazione della Regione al Fondo di dotazione del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo esclusivamente in via strumentale e temporanea, per il tempo strettamente necessario all'assolvimento degli adempimenti di legge relativi alle operazioni societarie attuate.

(7)

16. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche anche statutarie dei soggetti coinvolti che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tal fine i soggetti di cui ai commi 10 e 11 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo.

(8)

16 bis. Nelle more della definizione dell'operazione di cui ai commi 9 e seguenti, è autorizzata la mobilità, a domanda, del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Consorzio Innova FVG nei confronti dell'ente pubblico economico funzionale della Regione, di cui alle leggi regionali 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e 27 marzo 2015 n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), nel numero massimo di due unità le cui professionalità saranno individuate dall'ente di destinazione nell'ambito delle proprie facoltà assunzionali.

(9)

17. Al comma 7 dell'articolo 62 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), dopo le parole <<enti camerali,>> sono inserite le seguenti: <<enti pubblici economici,>>.

18. Il comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 3/2015 è abrogato.

19. I contributi previsti per la realizzazione di attività in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale di cui all'articolo 8, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono erogati, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 344, anche per le attività che si sono concluse entro l'1 dicembre 2019.

Note:

Comma 9 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020

Comma 10 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020

Comma 11 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020

Comma 12 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020

Comma 13 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020

Comma 14 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020

Comma 15 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020

Comma 16 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020

Comma 16 bis aggiunto da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020

10  Comma 2 abrogato da art. 21, comma 1, lettera i), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.