Legge regionale 27 dicembre 2019 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Dopo il capo III del titolo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è inserito il seguente:

<<Capo III bis

(Disposizioni comuni in materia di beni culturali)

<<Art. 39 bis

(Conferma di incentivi in materia di beni culturali)

1. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, di incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione accertata la compiuta ultimazione dei lavori.>>.

2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a valere sull'Avviso pubblico per progetti riguardanti la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la prima guerra mondiale e sull'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2017, n. 436, e le relative spese sostenute possono essere rendicontate fino al termine del 31 marzo 2020.

(1)(2)

3. Il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è sostituito dal seguente:

<<2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.>>.

4. I commi 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), sono abrogati.

5. I commi da 39 a 42 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono abrogati.

6. I commi da 91 a 93 dell'articolo 7 della legge regionale 45/2017 sono abrogati.

7. All'articolo 17 della legge regionale 24 novembre 2016, n. 17 (Norme urgenti in materia di cultura e sport), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9 le parole <<31 dicembre 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2019>>;

b) al comma 10 le parole <<31 dicembre 2019>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2020>>.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628.

9. Per le finalità di cui al comma 8 i Comuni presentano alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo.

10. Ai sensi del comma 8 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali.

11. Per le finalità di cui all'articolo 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europeo, possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

12.

( ABROGATO )

(3)

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), a favore di Comuni per il sostegno di interventi di conservazione, manutenzione e restauro di beni immobili e di siti legati alla prima guerra mondiale.

14. Per le finalità di cui al comma 13 i Comuni beneficiari presentano al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza di conferma corredata di una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.

15. Il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di cui al comma 14 e la completezza della documentazione prodotta, provvede alla conferma dei contributi e all'erogazione dei saldi eventualmente spettanti.

16. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:

<<2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.>>.

17. La disposizione di cui al comma 2.1 dell'articolo 12 della legge regionale 16/2014, come introdotto dal comma 16, trova applicazione anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nelle more dell'adeguamento del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres. (Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell' articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

18. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 (Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO), le attività connesse alla candidatura di cui all'articolo 18, comma 8, della medesima legge, possono essere realizzate anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 100.000 euro concesso, ai sensi dell'articolo 7, commi 57, 58, 59, 59 bis, 61, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), al Comune di Medea per l'intervento denominato "Lavori urgenti di messa in sicurezza del complesso monumentale dell'Ara Pacis Mundi di Medea, al fine di garantirne la riapertura al pubblico".

20. Per le finalità di cui al comma 19 il Comune di Medea presenta istanza di conferma del contributo al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Ai sensi del comma 19 il Servizio competente in materia di beni culturali conferma il contributo e fissa i nuovi termini di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali, di conclusione dei lavori e di rendicontazione del contributo.

22. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), le parole <<a valere sull'annualità 2019,>> sono soppresse.

23. Per le finalità di cui all'articolo 17 bis, comma 3, della legge regionale 16/2014, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione Istituzione sinfonica del Friuli Venezia Giulia può essere realizzata dall'associazione medesima anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

24. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 32 bis e di cui all'articolo 32 ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 10 del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres.>>.

25. Al comma 8 dell'articolo 12 bis della legge regionale 23/2015 le parole <<la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale>> sono sostituite dalle seguenti: <<la diffusione dell'immagine coordinata e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.>>.

26. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019 è sostituito dal seguente:

<<5. Al fine di favorire l'avvio del MESS, in sede di prima applicazione i finanziamenti di cui all'articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 23/2015, come inserito dal comma 4, relativi all'anno 2019, sono concessi dall'ERPAC sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, previo trasferimento delle relative risorse all'ente medesimo; l'ERPAC può altresì utilizzare direttamente le risorse trasferitegli per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 12 bis, comma 5, medesimo.>>.

27. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 13/2019, come modificato dal comma 26, gli interventi possono essere realizzati dai musei che fanno parte del MESS e dall'ERPAC anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie trasferite all'ERPAC nel 2019.

28. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi 19 e 20, della legge regionale 29/2018 le attività del Cluster regionale cultura e creatività possono essere realizzate dal soggetto gestore individuato con il Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2019, n. 1128 anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

29. Per le finalità di cui all'articolo 7, commi da 9 a 11, della legge regionale 29/2018, le iniziative concorsuali e i progetti atti a preparare e sostenere la candidatura congiunta delle città di Nova Gorica e di Gorizia a "Capitale europea della cultura 2025" possono essere realizzati dal Comune di Gorizia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2019.

30. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti lo spettacolo dal vivo, le manifestazioni cinematografiche, le manifestazioni espositive, la divulgazione della cultura umanistica e scientifica sul tema "2200° anniversario della fondazione della città romana di Aquileia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, possono essere rendicontate fino al termine del 30 settembre 2020.

31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo ventennale costante di 24.976 euro annui concesso ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale), al Comune di Paularo con decreto n. 4573/CULT del 5 dicembre 2008 per l'intervento "Edificio Palucjan e Fontana Villafuori: acquisizione e restauro" e confermato con decreto n. 1152/CULT del 3 giugno 2011 per l'intervento "Recupero parziale della ex sede della scuola elementare del capoluogo e restauro della fontana Villafuori", confermato con decreto 361/CULT del 28 gennaio 2018 e convertito con decreto n. 2437/CULT del 23 settembre 2019 in un contributo una tantum in conto capitale per l'ammontare delle rate non ancora erogate.

32. Per le finalità di cui al comma 31 il Comune di Paularo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata di un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

33. Ai sensi del comma 31 il Servizio competente in materia di beni culturali, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, provvede a confermare il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

34. L'Amministrazione regionale rinuncia al recupero del diritto di credito derivante dalla mancata rendicontazione del contributo concesso alla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Castions di Zoppola per la realizzazione del restauro del dipinto raffigurante la Beata Vergine col bambino e San Marco Evangelista, a condizione che la Parrocchia medesima presenti, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la rendicontazione, con le modalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), del contributo stesso.

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per la realizzazione di progetti di investimento per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione, il restauro o la valorizzazione di immobili e relative pertinenze destinati a sede di biblioteca o di museo.

36. Per le finalità di cui al comma 35 i beneficiari dei contributi presentano alla struttura competente in materia beni culturali, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza di conferma del contributo corredata di un cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

37. Il Servizio competente in materia di beni culturali provvede alla conferma del contributo e alla fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2018, n. 244, ai Comuni di Claut, Gradisca d'Isonzo, Santa Maria la Longa e San Giorgio di Nogaro, nonché a confermare il contributo concesso a favore del Comune di San Vito al Tagliamento, in relazione alle mutate esigenze rappresentate dal Comune medesimo, ai sensi del Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628, per un diverso intervento da eseguirsi presso l'area sportiva di Ligugnana di San Vito al Tagliamento.

39. Per le finalità di cui al comma 38, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 244/2018 i Comuni presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva apposita istanza volta a ottenere la conferma del contributo e, in relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1628/2017, il Comune interessato presenta, oltre all'istanza di conferma del contributo, anche la documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

40. Ai sensi del comma 38 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, in relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 244/2018, conferma i contributi e fissa un nuovo termine per la trasmissione della determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori principali, nonché a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione. In relazione al Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1628/2017 il Servizio conferma il contributo e fissa i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

41. L'Amministrazione regionale, in relazione alle mutate esigenze del Comune di Remanzacco in ambito infrastrutturale sportivo, è autorizzata a confermare al Comune medesimo il contributo oggetto del decreto n. 403/CULT del 4 febbraio 2019, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il Campo sportivo di Orzano.

42. Per le finalità di cui al comma 41, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Remanzacco presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002.

43. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 42, a confermare il contributo di cui al comma 41 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

44. Il comma 51 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019 è sostituito dal seguente:

<<51. Per le finalità cui al comma 46, in sede di prima applicazione, con riferimento ai soli procedimenti di rendicontazione per i quali non sia intervenuto il provvedimento conclusivo entro il termine del 30 settembre 2019, i Comuni presentano la domanda di cui al comma 48, entro il 31 marzo 2020, con facoltà di dedurre interventi già realizzati, tra i quali le opere di urbanizzazione o le infrastrutture viarie, che i Comuni dichiarino essere funzionali alla migliore accessibilità degli impianti di cui al comma 46 medesimo.>>.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2020

Parole aggiunte al comma 2 da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2020

Comma 12 abrogato da art. 6, comma 28, lettera b), L. R. 13/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, c. 25, L.R. 13/2019.