Legge regionale 27 dicembre 2019 , n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali e ittiche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato d'uso gratuito ai Comuni compresi nelle zone montane i mezzi di proprietà utilizzati per la gestione in amministrazione diretta del patrimonio silvo - pastorale della Regione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, due o più Comuni possono segnalare alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali le straordinarie esigenze per cui richiedono l'utilizzo dei mezzi, allegando la documentazione comprovante l'impegno a gestirli in maniera congiunta. La Direzione centrale valuta la segnalazione tenendo conto della necessità di impiegare i mezzi per le proprie finalità istituzionali, dell'adeguatezza dei medesimi alle esigenze rappresentate dai Comuni e dell'estensione del territorio in cui i Comuni intendono impiegare i mezzi.

3. Gli oneri relativi all'assicurazione e all'utilizzo dei mezzi sono integralmente a carico dei comodatari per tutta la durata del comodato. Le modalità e le condizioni d'uso dei mezzi di cui al comma 1 da parte dei Comuni e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono previste nel contratto di comodato, tenuto conto della durata del comodato stesso.

4. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), le parole <<termine perentorio del>> sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), le parole <<e dell'Amministrazione regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<, dell'Amministrazione regionale e dell'Azienda regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA)>>.

6. Al comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole <<dodici mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<ventiquattro mesi>>.

7. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<tre anni>>.

8. L'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Piani generali di bonifica)

1. Per ciascun comprensorio classificato di bonifica, l'attività di bonifica e di irrigazione è svolta secondo le previsioni del Piano generale di bonifica.

2. Il Piano generale di bonifica:

a) censisce le opere di bonifica, di irrigazione e idrauliche esistenti nel comprensorio;

b) definisce le principali linee di intervento nel comprensorio;

c) individua gli interventi di bonifica e irrigui, indicandone le priorità, la fattibilità amministrativa e tecnica, nonché la valutazione dei costi.

3. L'Amministrazione regionale si avvale, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva, dei Consorzi di bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento dei Piani generali di bonifica secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. La delegazione amministrativa intersoggettiva comprende anche le attività e la redazione dei documenti finalizzate alla valutazione ambientale strategica.

4. I Piani generali di bonifica sono sottoposti alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) che viene avviata dall'Amministrazione regionale a seguito della presentazione, da parte dei Consorzi di bonifica delegatari, del Rapporto preliminare e di tutta la documentazione necessaria. A conclusione della procedura di VAS, i Piani generali di bonifica sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

5. I Piani generali di bonifica possono essere aggiornati ogni qualvolta l'Amministrazione regionale lo ritenga opportuno: in ogni caso, con cadenza quinquennale, viene effettuata una verifica sull'esigenza di procedere all'aggiornamento e i relativi esiti sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

6. Con deliberazione della Giunta regionale può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica.

7. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di bonifica, può essere autorizzata la realizzazione, in deroga, di interventi non previsti nel Piano generale di bonifica che si rendono necessari in conseguenza di calamità naturali e di eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione o per evitare danni alle medesime, a persone e a immobili.

8. In sede di prima approvazione dei Piani generali di bonifica, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delegazioni per i Piani generali di bonifica in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).

9. La Regione può finanziare l'esecuzione di opere di bonifica e irrigazione nelle more dell'approvazione dei Piani generali di bonifica.>>.

9. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) la parola: <<massima>> è soppressa;

b) alla lettera b) la parola: <<massima>> è soppressa.

10. L'articolo 10, comma 1, della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 9, si applica ai procedimenti di indennizzo per i danni verificatisi a partire dall'1 gennaio 2020.

11. Gli indennizzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 6/2008 per i danni verificatisi nell'anno 2019 sono liquidati entro novanta giorni decorrenti dalla deliberazione della Giunta regionale con cui è determinata la percentuale di indennizzo ovvero dalla ricezione, da parte del Servizio competente, della documentazione necessaria alla liquidazione se successiva alla deliberazione medesima.

12. L'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), è abrogato.

13. Il comma 20 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è abrogato.

14. Al comma 39 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole <<e comunque>> sono sostituite dalle seguenti: <<o se più favorevole pari al doppio del minimo edittale per ogni sanzione irrogata, e comunque per un importo complessivamente>>.

15. Al comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), le parole <<e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 gennaio 2020>>;

b) alla lettera b), le parole <<a dieci anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a cinque anni per gli importi inferiori a 100.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<a venti anni per gli importi uguali o superiori a 100.000 euro e pari a dieci anni per gli importi inferiori a 100.000 euro>>.

16.

( ABROGATO )

(1)

17. In via di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 32, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), il contributo concesso all'Associazione Slow Food Friuli Venezia Giulia deve intendersi riferito all'Associazione Slow Food Italia.

Note:

Comma 16 abrogato da art. 3, comma 37, L. R. 22/2022 , con effetto dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, commi da 8 a 11, L.R. 29/2018.