Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
2. A seguito della cessazione dell'efficacia dell'iscrizione agli albi di servizio civile regionale e nelle more dell'adeguamento della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), i progetti di servizio civile solidale possono essere presentati dagli enti iscritti all'albo degli enti di servizio civile universale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106), e successive modifiche e integrazioni e dagli enti che erano iscritti per l'anno 2019 all'albo regionale degli enti di servizio civile, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 11/2007 e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0265/2008 e hanno mantenuto i requisiti e le condizioni per l'iscrizione.
4.
Dopo il comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è inserito il seguente:
<<7 bis. Il termine di adeguamento dei requisiti strutturali di cui al comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres. Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 <<Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione>> recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti), è prorogato al 31 dicembre 2021. Per le strutture, eventualmente beneficiarie entro il 31 dicembre 2021 di un contributo per le medesime finalità di adeguamento dei requisiti strutturali, il termine è di trentasei mesi dalla data del decreto di concessione.>>.

7.
La lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è sostituita dalla seguente:

11. In ragione del differimento dei termini di cui al comma 9, per l'anno 2020 sono ammissibili a contributo anche le spese sostenute a partire dall'1 gennaio, ancorché sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
12.
Al comma 4 dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: <<, per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'intervento concesso,>> sono soppresse.

14. Il rinnovo è subordinato alla messa a disposizione, da parte degli enti gestori delle strutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un sistema di rilevazione delle presenze che consenta alle aziende l'accertamento, in tempo reale, degli operatori presenti nella struttura.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale il contributo già concesso con decreto n. 1911/SPS del 29 novembre 2018 all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", ai sensi dell'articolo 9, commi da 28 a 30, della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), interamente già erogato, per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da adibire ad attività dell'azienda sanitaria per garantire la continuità dell'assistenza alla comunità locale di Tolmezzo in relazione all'eccezionalità della situazione determinata dall'avvio della ristrutturazione dell'ospedale di Tolmezzo.
17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e cronoprogramma. Con il provvedimento di conferma è fissato il termine di rendicontazione del contributo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 6, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
2 Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
7 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Parole sostituite al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Parole aggiunte al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10 Parole soppresse al comma 13 da art. 8, comma 5, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.