Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1 bis e 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2018-2019 entro la data del 31 gennaio 2020.
8. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale 22/2007, come sostituito dal comma 7, è approvato entro il 28 febbraio 2020.
9. Nell'ambito di un progetto di riorganizzazione degli enti gestori dei parchi scientifici regionali di cui all'articolo 7, commi 17 e 17 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), il Consorzio Innova FVG, costituito ai sensi dell'articolo 7, comma 72, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è soppresso. La data di decorrenza della soppressione è eventualmente fissata con deliberazione della Giunta regionale. L'amministratore in carica cura, se del caso, ogni adempimento si renda necessario o utile fino alla definitiva estinzione dell'ente.
13. Il contributo già concesso dalla Regione per la riqualificazione dell'immobile ai sensi dell'articolo 6, commi da 21 a 23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), è confermato in favore del Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo. Ai fini di cui al primo periodo, il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo presenta apposita istanza alla Direzione centrale della Regione competente in materia di lavori pubblici, corredata del rendiconto delle spese già sostenute con l'utilizzo di quota parte del contributo regionale. Il vincolo di destinazione dell'immobile di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per la quota parte dell'incentivo già utilizzato dal precedente soggetto beneficiario è a carico del nuovo soggetto proprietario, che sarà definito a seguito delle operazioni di cui ai commi 10 e 11. La porzione dell'immobile oggetto di cessione del ramo di azienda di cui al comma 10 a favore di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, può essere oggetto di intervento di riqualificazione con il contributo in oggetto, previa stipula di apposita convenzione tra il Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo e Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata.
19. I contributi previsti per la realizzazione di attività in materia di istruzione aventi rilevanza sovracomunale di cui all'articolo 8, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono erogati, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2017, n. 344, anche per le attività che si sono concluse entro l'1 dicembre 2019.
Note:
1 Comma 9 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
2 Comma 10 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
3 Comma 11 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
4 Comma 12 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
5 Comma 13 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
6 Comma 14 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
7 Comma 15 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
8 Comma 16 sostituito da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 9/2020
9 Comma 16 bis aggiunto da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 9/2020
10 Comma 2 abrogato da art. 21, comma 1, lettera i), L. R. 19/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.