Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Mereto di Tomba il contributo già concesso con decreto n. 5040, del 24 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e interamente erogato a seguito della conversione operata ai sensi della legge regionale 7 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 19/2013 concernenti gli enti locali), con decreto n. 4035, del 15 giugno 2017, per i lavori di costruzione di una pista ciclabile che colleghi gli abitati di San Marco e di Tomba verso il condiviso cimitero, a completamento di un più ampio contesto progettuale di area vasta che si andrà a realizzare.
3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Mereto di Tomba inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla Camera di commercio di Pordenone Udine il contributo già concesso alla Camera di commercio di Udine con decreto n. 3472, del 26 luglio 2018, ai sensi dell'articolo 5, commi da 14 a 16, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45, (Legge di stabilità 2018), con riferimento a consulenze di marketing strategico, spese tecniche e progettazione finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del territorio del Comune di Udine.
5. Per le finalità di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente beneficiario inoltra istanza corredata di un quadro economico. Con il provvedimento di conferma è fissato il nuovo termine di rendicontazione dell'incentivo.
7. In considerazione dell'esigenza di perseguire la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica in condizioni di degrado, le risorse già concesse al Comune di Trieste con i decreti del Direttore del servizio edilizia n. 3954, dell'1 dicembre 2015, e n. 8570 del 15 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, commi 16 e 19 bis, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono confermate in forma di contributi in conto capitale per la riqualificazione diretta dell'immobile, come individuato nei provvedimenti di concessione, a sostegno di finalità pubbliche di interesse sociale nel settore dell'edilizia residenziale.
9. Per le finalità di cui ai commi 7 e 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Trieste presenta alla Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale un'istanza di conferma dei finanziamenti concessi, corredata dell'evidenza delle spese già sostenute preliminarmente all'avvio dell'iniziativa originariamente prevista e di una relazione tecnica con preventivo di spesa e cronoprogramma riferiti al quadro aggiornato dell'intervento da realizzare.
12. Le risorse finanziarie statali trasferite alla Regione a fronte del riparto nazionale per l'anno 2019 per il sostegno nel pagamento dei canoni di locazione previsti dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo), sono ripartiti tra i Comuni sulla base del fabbisogno rappresentato per l'anno 2019 con le modalità vigenti alla data del trasferimento statale e per importi per singolo Comune non inferiori a 50 euro ciascuno.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare in via definitiva il finanziamento già concesso con il decreto n. 3381, del 19 luglio 2018, e interamente erogato, in attuazione dell'articolo 5, commi dal 29 al 31, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e delle successive variazioni tabellari disposte con legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), e con legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), per i lavori di messa in sicurezza della struttura ricreativa e di aggregazione giovanile nella frazione di Rizzolo del Comune di Reana del Rojale, comprensivi delle opere di completamento resesi necessarie nel corso dell'esecuzione di lavori principali, a causa dell'inadeguatezza delle fondazioni esistenti.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare alla parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons il contributo già concesso con decreto n. 3388, del 20 luglio 2018, per lavori di miglioramento sismico della scuola materna ai sensi dell'articolo 4, commi da 95 a 97, della legge regionale 1/2005, per procedere invece con i lavori di ristrutturazione con adeguamento a norma e abbattimento delle barriere architettoniche dei locali di proprietà della parrocchia, insistenti nello stesso edificio, da destinare a centro di aggregazione giovanile.
15. Per le finalità di cui al comma 14, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parrocchia di San Pietro Apostolo di Cordenons inoltra alla Direzione competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
16. Il contributo già concesso ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e confermato con decreto n. 7648/TERINF, del 20 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), può essere utilizzato anche per l'acquisto di arredi e attrezzature strettamente connessi e funzionali alla messa in esercizio del fabbricato oggetto di ristrutturazione. Ad avvenuta realizzazione dell'opera, ed entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta il rendiconto della spesa sostenuta ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, anche con riguardo alle spese per arredi e attrezzature sopra indicati.