Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
8. L'articolo 4, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), si interpreta nel senso che, qualora gli interventi finanziati siano finalizzati all'allacciamento di utenze private o alla cessione, a titolo oneroso, dell'energia prodotta, i contributi sono concessi in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
15. Le disposizioni di cui all'articolo 9 bis, comma 5, della legge regionale 43/1990, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 43/1990, e di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come modificati rispettivamente dai commi 12, 13 e 14, si applicano ai procedimenti previsti dagli articoli 19, 23 e 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente abbia trasmesso all'autorità competente lo studio preliminare ambientale o l'istanza di VIA o l'istanza di proroga del provvedimento di VIA.
18. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, per gli scarichi di acque reflue soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, che recapitano in mare o in zone di foce, con riferimento ai parametri boro per il quale è fissato un limite di 10 mg/l, solfati e cloruri, non trovano applicazione i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006.
20. Le compensazioni disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4, della legge regionale 11/2015, si applicano anche ai progetti degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 4, lettera c), della legge regionale 11/2015, per i quali siano stati presentati lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o l'istanza di valutazione di impatto ambientale, in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 11/2015 e abbiano ottenuto la concessione per l'esecuzione degli interventi, successivamente a tale data.
22.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, energia, di infrastrutture e di contabilità), la parola <<due>> è sostituita dalla seguente: <<tre>>.

Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 7, comma 3, L. R. 6/2020
2 Comma 17 abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 13/2020
3 Comma 12 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
4 Comma 13 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
5 Comma 14 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
6 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi 15 e 17, L.R. 29/2018, a decorrere dall'1/1/2025.