Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
15. Le disposizioni di cui all'articolo 9 bis, comma 5, della legge regionale 43/1990, di cui all'articolo 19, comma 1, della legge regionale 43/1990, e di cui all'articolo 22 della legge regionale 43/1990, come modificati rispettivamente dai commi 12, 13 e 14, si applicano ai procedimenti previsti dagli articoli 19, 23 e 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il proponente abbia trasmesso all'autorità competente lo studio preliminare ambientale o l'istanza di VIA o l'istanza di proroga del provvedimento di VIA.
18. Ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, per gli scarichi di acque reflue soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, che recapitano in mare o in zone di foce, con riferimento ai parametri boro per il quale è fissato un limite di 10 mg/l, solfati e cloruri, non trovano applicazione i valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006.
20. Le compensazioni disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4, della legge regionale 11/2015, si applicano anche ai progetti degli interventi di manutenzione degli alvei mediante l'asporto di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 4, lettera c), della legge regionale 11/2015, per i quali siano stati presentati lo studio preliminare ambientale ai fini della verifica dell'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o l'istanza di valutazione di impatto ambientale, in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 11/2015 e abbiano ottenuto la concessione per l'esecuzione degli interventi, successivamente a tale data.
Note:
1 Comma 9 abrogato da art. 7, comma 3, L. R. 6/2020
2 Comma 17 abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 13/2020
3 Comma 12 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
4 Comma 13 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
5 Comma 14 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
6 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 24, L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, commi 15 e 17, L.R. 29/2018, a decorrere dall'1/1/2025.
7 Comma 22 abrogato da art. 4, comma 76, L. R. 7/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, L.R. 3/2018.
8 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.