Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022.
Art. 10
 (Funzione pubblica)
1.
Al secondo comma dell'articolo 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia), le parole: <<e all'Ufficio stampa e pubbliche relazioni>> sono soppresse.

3. All'articolo 254 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
5. All'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
il comma 20 è sostituito dal seguente:
<<20. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dall'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).>>;

8.
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 5 (Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale), è abrogato.

9. Alla legge regionale 20 novembre 2018, n. 26 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
11.
Al comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), le parole <<e 2018>> sono sostituite dalle seguenti: <<, 2018 e 2019>>.

14. In relazione al permanere delle esigenze di cui all'articolo 78, comma 3, della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), il comma medesimo si applica anche ai concorsi banditi nel corso dell'anno 2020.
15. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le iniziative formative previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2019.
16. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le iniziative di supporto operativo e consulenziale nei processi di accompagnamento della pubblica amministrazione locale del Friuli Venezia Giulia possono essere realizzate dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Friuli Venezia Giulia anche nel corso del 2020 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate nel 2019.
17. Nelle more della definizione del sistema integrato di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.