Art. 1
(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
2.
Il
comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:
<<3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.>>.
4. Al fine di perseguire l'obiettivo di sostenere efficacemente la crescita delle PMI e, in particolare, di garantire il sostegno finanziario anche alle microimprese del territorio, è ammessa la partecipazione di minoranza di Friulia SpA, nel ruolo stabilito dall'
articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), al capitale sociale di una società da costituirsi o già costituita che possa operare, anche indirettamente, nel settore del microcredito.
5.
Alla legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
<<5 bis. L'Osservatorio regionale antimafia organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno con cui può, altresì, prevedere la designazione di un presidente o di un coordinatore dell'organo anche con funzioni di rappresentanza nella sottoscrizione di protocolli o convenzioni e per la concessione del patrocinio dell'Osservatorio regionale antimafia a iniziative ritenute di particolare interesse nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.>>;
b)
il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
<<5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'approvazione di un apposito bando per l'istituzione di una o più borse di studio o di premi a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di studi o tesi di laurea coerenti con l'oggetto e le finalità della presente legge, anche al fine di formare professionalità specifiche.>>.
6.
In considerazione dell'imminente scadenza, prevista per il 31 dicembre 2020, del contratto per la gestione del servizio di tesoreria regionale, in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa della pratica di rinnovo del suddetto contratto prevista dal vigente contratto di tesoreria, e in virtù di una condivisione dell'interesse a una verifica circa la disponibilità dell'istituto di credito tesoriere di riferimento a proseguire nel rapporto originariamente instaurato, è data facoltà, al fine di procedere unitariamente al rinnovo del suddetto contratto, di formulare delega espressa in favore dell'Amministrazione regionale, secondo le modalità e nei termini comunicati dalla Direzione centrale finanze, ai seguenti enti:
a) il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - Trieste;
b)
gli enti regionali di cui all'articolo 2 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres.:
1) ETPI - Ente tutela patrimonio ittico - Udine;
2) ARDISS - Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori - Trieste;
3) ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - Gorizia;
4) ERPAC - Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - Codroipo;
5) ARPA - Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia - Palmanova;
c)
gli enti del Servizio sanitario regionale della Regione Friuli Venezia Giulia che, a decorrere dall'1 gennaio 2020, acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, in combinato disposto con l'articolo 11, della legge regionale 17 dicembre 2018 n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), la seguente strutturazione e conseguente denominazione:
1) Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
2) Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
3) Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
4) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste (IRCCS Burlo);
5) Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (IRCCS CRO);
6) Azienda regionale di coordinamento per la salute - ARCS in quanto ente subentrato, a decorrere dall'1 gennaio 2019, all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) - Udine.
7. Per le finalità di cui al comma 6 gli enti ivi individuati sono autorizzati a delegare all'Amministrazione regionale la funzione di rinnovo del contratto di cui al medesimo comma 6.
8. L'Ente di decentramento regionale di Trieste, l'Ente di decentramento regionale di Gorizia, l'Ente di decentramento regionale di Udine, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone, l'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC), l'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, l'ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana, l'Ente Parco naturale delle Prealpi Giulie e l'Ente Parco naturale delle Dolomiti Friulane si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, informazione desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 11, comma 1, L. R. 22/2020
2 Con riferimento ai commi 6 e 8 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".