﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 12 dicembre 2019

      , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">SANITÀ DIGITALE E SVILUPPO TECNOLOGICO</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Informatizzazione del Servizio sanitario regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e dall'articolo 4 della legge regionale 27/2018 la Regione, per il tramite della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con il supporto all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, in particolare:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico degli enti del Servizio sanitario regionale per le attività istituzionali e, al fine di garantire un efficace flusso informativo e il miglioramento dei processi clinici e amministrativi, pianifica le azioni e gli interventi necessari a realizzare l'interoperabilità e l'integrazione del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale (SISSR);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>assicura l'attuazione delle azioni e degli interventi per la sanità digitale anche in relazione al programma triennale per lo sviluppo dell'ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche di cui all'articolo 3 della legge regionale 9/2011.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>Per favorire l'attuazione delle finalità contenute nel titolo II, capo I, nonché l'organizzazione e lo scambio dei flussi informativi necessari al governo della rete dei servizi coinvolti nel processo di presa in carico integrata, i sistemi di cui al comma 1, lettera a), sono messi a disposizione anche dei soggetti privati autorizzati, dei soggetti che operano in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario regionale nonché dei soggetti gestori dei servizi sociosanitari residenziali e semiresidenziali così come disciplinati dagli articoli 6, comma 1, lettere e), f), g), h), 18 e 20 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104(Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)).<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Tecnologie sanitarie)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ai fini di garantire condizioni di sicurezza e ammodernamento tecnologico e organizzativo del Servizio sanitario regionale, per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la procedura di cui all'articolo 33, comma 2, lettera b), punto 3), della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), si applica anche a specifiche tecnologie sanitarie individuate con deliberazione della Giunta regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per le tecnologie di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 26/2015, sono stabiliti gli standard di utilizzo o altri standard di riferimento.</p></p></p></body></html>