﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 12 dicembre 2019

      , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Capo VI</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Reti di collaborazione</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Ruolo delle università e degli enti scientifici)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione e le Università degli studi di Trieste e di Udine collaborano per garantire un miglioramento continuo nelle forme di assistenza alla popolazione e, a tal fine, individuano obiettivi e risorse per:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>formazione di base, specialistica e continua post-lauream del personale del Servizio sanitario regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, anche individuando tematiche e risorse per lo sviluppo di settori di comune interesse;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>attività assistenziali da garantire e sviluppare nel rispetto delle esigenze del Servizio sanitario regionale e delle funzioni universitarie di didattica e ricerca, anche adottando specifici modelli organizzativi innovativi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>promozione dell'innovazione in una prospettiva internazionale finalizzata a favorire il miglioramento della salute e la crescita sociale ed economica dell'intera comunità regionale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le risorse per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ai sensi dell'articolo 8, commi 24 e 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione per le finalità di cui al comma 1 favorisce forme di collaborazione con la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e con enti scientifici di ricerca operanti sul territorio regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Cooperazione transfrontaliera sanitaria e sociosanitaria)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione incentiva, attraverso gli enti del Servizio sanitario regionale, lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera in ambito sanitario e sociosanitario in relazione alla propria programmazione sanitaria e sociosanitaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per gli enti del Servizio sanitario regionale che insistono sui territori di confine, la cooperazione transfrontaliera in relazione alla programmazione sanitaria e sociosanitaria può essere realizzata attraverso progetti che, nel relativo sviluppo, possono consolidarsi in reti di collaborazione permanente.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Centro di formazione per l'assistenza sanitaria)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per il mantenimento costante di una formazione aggiornata e per orientare il Servizio sanitario regionale verso un processo continuo di sviluppo della qualità formativa quale leva per il miglioramento dell'assistenza, la formazione specifica in medicina generale di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CEche modificano la direttiva 93/16/CE), nonché la formazione continua prevista dagli accordi collettivi nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, i medici pediatri di libera di scelta, i medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali, sono assicurate dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute che assume la funzione di Centro per la formazione in sanità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Gli indirizzi di sviluppo delle funzioni di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali di categoria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Sino alla definizione di cui al comma 2, continuano a trovare applicazione i provvedimenti assunti sulla base della previgente normativa di cui all'articolo 8, commi da 7 a 11, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le funzioni attribuite alla Regione e ad altri enti del Servizio sanitario regionale dalla normativa vigente, nell'ambito di quanto stabilito al comma 1, devono intendersi attribuite all'Azienda regionale di coordinamento per la salute, fatto salvo quanto stabilito al comma 2.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Valorizzazione del personale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione definisce gli indirizzi per la formazione, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle risorse umane, per migliorare la professionalità a beneficio della qualità e dell'eccellenza dei servizi assistenziali assicurati sul territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>In relazione a quanto stabilito al comma 1 e nell'ambito di quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), punto 3), della    legge regionale 27/2018    , le iniziative di formazione e valorizzazione garantiscono l'acquisizione e lo sviluppo di competenze per i diversi livelli di assistenza e per le relative aree di attività, anche favorendo percorsi formativi orientati alla cura della persona e della cronicità, per realizzare omogeneità formativa indispensabile a mantenere livelli uniformi di assistenza sul territorio regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di valorizzazione delle competenze del personale sanitario.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione, per effetto della trasformazione demografica e dei correlati cambiamenti delle condizioni e dei bisogni di salute della popolazione nonché del generale quadro epidemiologico, promuove la diffusione di modelli organizzativi per la valorizzazione delle professioni operanti nell'ambito del Servizio sanitario regionale ai sensi della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali).</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Nel perseguire le finalità di cui alla presente legge anche elevando gli standard di welfare, in particolare di welfare generativo, gli enti del Servizio sanitario regionale e gli altri soggetti pubblici coinvolti nel sistema di assistenza promuovono iniziative di welfare aziendale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali applicati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei cittadini sono una leva strategica al fine della promozione del cambiamento e del conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Al fine di non disperdere il patrimonio di professionalità presente presso il personale dipendente degli enti del Servizio sanitario regionale, gli stessi promuovono iniziative di lavoro agile secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e contrattuale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>La Regione, al fine di addivenire a una progressiva omogeneità regionale, favorisce forme di confronto e contrattazione sovra aziendale presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute su specifiche materie e secondo quanto disciplinato dalle vigenti disposizioni nazionali e contrattuali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Presso l'Azienda regionale di coordinamento per la salute possono essere costituite reti professionali tecnico-amministrative e dei servizi delle professioni sanitarie, con il compito di favorire l'adozione di procedure di qualità condivise su singoli temi, al fine di perseguire l'uniformità regionale e favorire adeguate forme di scambio di esperienze e di adozione comune delle migliori pratiche.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Gli enti del Servizio sanitario regionale orientano la gestione delle risorse umane a modelli di qualità anche secondo i migliori standard internazionali.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 2 da art. 98, comma 1, L. R. 13/2020</p></p></p></body></html>