Legge regionale 12 dicembre 2019 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

Art. 72

(Disposizioni transitorie)

1. Il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", nominati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27/2018, ai fini di cui agli articoli 32 e 41 della legge regionale 26/2015, a garanzia della continuità dell'assistenza, approvano gli atti di programmazione aziendale sanitaria e sociosanitaria in relazione all'avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 27/2018, sulla base di quanto stabilito dalle linee annuali per la gestione di cui all'articolo 50.

2. Fino al 31 dicembre 2019, gli atti di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria sono adottati sulla base della previgente normativa.

3. Per l'anno 2020 i direttori generali dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale recepiscono, entro il 10 gennaio 2020, la programmazione della gestione commissariale degli enti del Servizio sanitario regionale come stabilito dall'articolo 11 della legge regionale 27/2018.

4. Il direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, ai fini del controllo annuale, approva gli atti della soppressa Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e della soppressa Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste. II direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, ai fini del controllo annuale, approva gli atti della soppressa Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" e della soppressa Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.

5. Le poste di credito e debito risultanti dagli atti della soppressa Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" sono trasferite nel bilancio dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina.