Legge regionale 12 dicembre 2019 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.

Art. 70

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.

2. In particolare, entro il 31 dicembre 2020 e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, la Giunta regionale, anche alla luce dei risultati dell'attività di coordinamento e controllo effettuata dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 27/2018, presenta al Consiglio regionale una relazione che contiene i risultati del processo di riorganizzazione rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in riferimento a:

a) andamento dei costi complessivi e dettagliati del sistema, in relazione all'ambito sanitario e sociosanitario;

b) stato di avanzamento dell'attuazione della presente legge, anche attraverso gli atti conseguenti previsti;

c) numero di atti di pianificazione e programmazione di cui al titolo IV, capo I, approvati e relativo grado di attuazione e raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.

3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati nel sito web del Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in occasione delle attività di pianificazione e programmazione di cui al titolo IV, capo I.