Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.
Art. 72
 (Disposizioni transitorie)
1. Il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" e il commissario unico dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", nominati ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27/2018, ai fini di cui agli articoli 32 e 41 della legge regionale 26/2015, a garanzia della continuitą dell'assistenza, approvano gli atti di programmazione aziendale sanitaria e sociosanitaria in relazione all'avvio del nuovo assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 27/2018, sulla base di quanto stabilito dalle linee annuali per la gestione di cui all'articolo 50.
2. Fino al 31 dicembre 2019, gli atti di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria sono adottati sulla base della previgente normativa.