Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.
Art. 68
 (Finanziamento degli enti del Servizio sanitario regionale)
1. Il finanziamento del Servizio sanitario regionale č stabilito in relazione ai tre fondamentali livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sulla base di criteri o percentuali rideterminabili annualmente con le linee per la gestione di cui all'articolo 50, al fine di perseguire progressivamente la convergenza tra costi e fabbisogni standard, in condizioni di efficienza e appropriatezza, coerentemente alla programmazione regionale.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 14/2023
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 14/2023