Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.
Art. 65
 (Accordi contrattuali)
1. Gli accordi contrattuali regionali con le organizzazioni rappresentative delle strutture private e gli accordi aziendali con le strutture accreditate sono definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi.
2. Gli enti del Servizio sanitario regionale territorialmente competenti, sulla base del fabbisogno programmato, selezionano le strutture private accreditate con le quali stipulare gli accordi contrattuali. Esclusivamente per effetto di detta stipula le strutture private accreditate erogano prestazioni per conto e con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le procedure attuative di cui al comma 1.
4. I rapporti economici con gli erogatori privati di servizi sanitari si regolano tramite nomenclatori tariffari, repertori prestazionali e per specifici percorsi assistenziali omnicomprensivi. Le strutture sociosanitarie si remunerano per giornata di ospitalità connessa con l'intensità assistenziale della prestazione.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvati i nomenclatori tariffari, i repertori prestazionali e gli specifici percorsi assistenziali di cui al comma 4.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
2 Comma 7 sostituito da art. 8, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 8, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.