Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.
Art. 63
 (Autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie)
1. L'autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, č rilasciata dal Comune in cui ha sede la struttura, nell'esercizio delle proprie competenze in materia edilizia ai sensi della normativa vigente.
2. Il Comune, nell'esercizio delle sue competenze, acquisisce dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, il preventivo parere di compatibilitā del progetto con il complessivo fabbisogno regionale e con la localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale.
3. Le modalitā e gli ambiti di applicazione della verifica di compatibilitā, con individuazione delle tipologie di strutture o dei settori di attivitā, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e quella delle strutture private sono rilasciate, rispettivamente, dalla Regione, Direzione centrale competente in materia, e dall'ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, sulla base della verifica di conformitā ai requisiti prescritti.
5. Fatte salve quelle giā rilasciate, l'autorizzazione per l'esercizio delle attivitā delle strutture sociosanitarie non gestite direttamente dall'ente del Servizio sanitario regionale č rilasciata dallo stesso.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 6, nelle more dell'adozione del regolamento, trovano applicazione i requisiti e le procedure stabiliti con i provvedimenti adottati sulla base della previgente normativa.
8. Il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle strutture e per l'esercizio delle attivitā non determina, in alcun modo, l'accreditamento delle strutture e la sussistenza degli accordi contrattuali.