Art. 53
(Funzioni di Governance)
1. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute fornisce agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni operative e contabili ai fini di cui all'articolo 52, comma 4.
2.
Le attivitą di negoziazione di cui all'articolo 52 sono curate:
a) dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute per quanto riguarda gli enti del Servizio sanitario regionale;
b) dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilitą per quanto riguarda l'Azienda regionale di coordinamento per la salute.
3. Ai fini di quanto previsto all'articolo 52, comma 4, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute approva una proposta di "Piano attuativo e Bilancio preventivo economico annuale consolidato degli enti del Servizio sanitario regionale" da sottoporre alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilitą al fine dell'approvazione con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute assicura il sistema di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale di cui al
titolo III, capo IV, della legge regionale 26/2015 e fornisce indicazioni contabili agli enti del Servizio sanitario regionale.