Art. 47
(Strumenti della programmazione)
1. Lo strumento fondamentale della programmazione regionale nel settore sanitario e sociosanitario č l'atto recante le linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale.
2.
Fermo restando quanto disposto dal titolo III della legge regionale 26/2015, gli strumenti della programmazione sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale sono:
a) il piano attuativo, nel quale sono indicati gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base della programmazione economica;
b) il programma preliminare degli investimenti, il programma triennale degli investimenti e l'elenco annuale degli investimenti da realizzare.
3. Gli enti del Servizio sanitario regionale regolano le attivitā sanitarie e sociosanitarie del distretto attraverso il programma delle attivitā territoriali (PAT).
4. Gli enti del Servizio sanitario regionale e gli enti locali attraverso un atto di intesa concordano le attivitā sociosanitarie relative all'intersettorialitā di interventi, anche in relazione a quanto previsto dall'
articolo 24 della legge regionale 6/2006.
5. Gli strumenti di programmazione di cui ai commi 2, 3 e 4 si raccordano con gli atti di pianificazione e programmazione regionali.