Art. 45
(Soggetti della programmazione)
1. L'attivitā di programmazione č svolta dalla Regione, dagli enti del Servizio sanitario regionale e dagli enti locali.
2. Partecipano all'attivitā di programmazione, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i soggetti di cui all'articolo 42, comma 2.