Art. 35
(Ruolo delle universitą e degli enti scientifici)
1.
La Regione e le Universitą degli studi di Trieste e di Udine collaborano per garantire un miglioramento continuo nelle forme di assistenza alla popolazione e, a tal fine, individuano obiettivi e risorse per:
a) formazione di base, specialistica e continua post-lauream del personale del Servizio sanitario regionale;
b) ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, anche individuando tematiche e risorse per lo sviluppo di settori di comune interesse;
c) attivitą assistenziali da garantire e sviluppare nel rispetto delle esigenze del Servizio sanitario regionale e delle funzioni universitarie di didattica e ricerca, anche adottando specifici modelli organizzativi innovativi;
d) promozione dell'innovazione in una prospettiva internazionale finalizzata a favorire il miglioramento della salute e la crescita sociale ed economica dell'intera comunitą regionale.
2. Le risorse per la realizzazione delle attivitą di cui al comma 1, lettera b), sono concesse ai sensi dell'articolo 8, commi 24 e 25, della
legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).
3. La Regione per le finalitą di cui al comma 1 favorisce forme di collaborazione con la Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste e con enti scientifici di ricerca operanti sul territorio regionale.