Art. 34
(Soggetti erogatori privati accreditati)
1. I soggetti erogatori privati accreditati concorrono alla definizione della rete di assistenza pubblica assicurando funzioni complementari o integrative per il Servizio sanitario regionale sulla base degli accordi contrattuali di cui all'
articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992.
2.
Gli accordi contrattuali di cui al comma 1 sono finalizzati:
a) al contenimento dei tempi di attesa;
b) all'integrazione dell'attivitą di ricovero;
c) a supportare il sistema pubblico di assistenza in aree territoriali di difficile sostenibilitą.
3. In relazione al sistema di finanziamento autonomo del Servizio sanitario regionale, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, gli enti del Servizio sanitario regionale, nel rispetto del pareggio di bilancio e dell'invarianza dell'effetto finanziario, possono destinare all'acquisto di prestazioni dai soggetti erogatori privati accreditati di cui al comma 1, risorse fino al massimo del 6 per cento del finanziamento assegnato quale Fondo sanitario regionale di parte corrente.
Note:
1 Comma 4 abrogato da art. 97, comma 1, L. R. 13/2020