Art. 31
(Organizzazione nelle reti per l'assistenza)
1.
In relazione a quanto disposto all'articolo 30 e dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 27/2018, ciascun ente del Servizio sanitario regionale, anche per sviluppare la valorizzazione e la responsabilizzazione professionale, organizza:
a) le attivitā del presidio ospedaliero favorendo la collaborazione dell'equipe multidisciplinare;
b) le attivitā delle professioni sanitarie favorendone il raggruppamento in aree per l'assistenza.
2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definiti indirizzi operativi per perseguire l'uniformitā dell'organizzazione delle attivitā di cui al comma 1.