Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023
Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.
Art. 27
(Presidi ospedalieri di base)
1. I presidi ospedalieri di base di cui all'articolo 26, comma 8, lettera a), sono: