Art. 21
(Farmacie convenzionate)
1. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale il Servizio sanitario regionale garantisce attivitą, servizi e prestazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Le farmacie convenzionate assumono la funzione di "punti salute" distribuiti nel territorio.
2. La Regione stipula con le farmacie convenzionate accordi per disciplinare, anche in forma sperimentale, le modalitą di erogazione di attivitą, servizi e prestazioni di cui al comma 1.
3. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 2 sono previsti momenti formativi per i farmacisti operanti nelle farmacie convenzionate del territorio, inerenti alle attivitą di cui al comma 1.