Legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.
Art. 20
1. La rete delle cure intermedie č una componente della rete territoriale distrettuale, destinata alle persone che necessitino di assistenza o monitoraggio sanitari continui e non presentino condizioni idonee per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, e svolge una funzione intermedia a garanzia della continuitā assistenziale tra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e il domicilio o le strutture di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale di lungoassistenza.
3. I requisiti di autorizzazione e accreditamento delle unitā di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie sono definiti con regolamento, secondo quanto previsto dal titolo V della presente legge.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 125, comma 1, L. R. 7/2025