Art. 19
(Cure domiciliari)
1. Il Servizio sanitario regionale, nell'ambito delle attivitą, dei servizi e delle prestazioni erogabili a livello di assistenza distrettuale, assicura percorsi assistenziali a domicilio consistenti in un insieme organizzato di trattamenti al fine di stabilizzare il quadro clinico della persona, promuovere l'autonomia e il recupero funzionale e migliorarne la qualitą della vita.
2.
I percorsi assistenziali a domicilio di cui al comma 1 si basano su:
a) l'infermiere e il fisioterapista di famiglia e di comunitą che operano in collaborazione con il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta, responsabili clinici dell'assistenza, e le altre figure professionali;
b) la formazione e il sostegno organizzativo dei familiari;
c) la condivisione delle informazioni attraverso una gestione informatizzata dei processi e percorsi di presa in carico, anche attraverso la telemedicina quale strumento per garantire il monitoraggio assistenziale domiciliare.
3. L'assistenza domiciliare viene assicurata anche in caso di bisogni complessi con le modalitą di cui al capo I.
4. L'organizzazione delle attivitą e dei servizi per l'erogazione delle cure domiciliari deve rispondere ai criteri di prossimitą, di continuitą e di integrazione con le risorse presenti nelle comunitą servite secondo i principi dell'assistenza primaria orientata alla comunitą.