Art. 5
(Presa in carico integrata)
1. Alle persone con bisogni complessi individuate dall'articolo 4, comma 3, č garantita la presa in carico integrata da parte dei servizi sanitari e sociali competenti.
2.
Le pratiche di presa in carico integrata sono uniformi sul territorio regionale e sono organizzate per area di bisogno e con riguardo alle diverse fasi del processo di presa in carico, in particolare considerando i seguenti aspetti:
a) ruolo degli attori istituzionali e non istituzionali coinvolti;
b) modalitā di regolazione delle interdipendenze tra gli attori;
c) metodologie e strumenti professionali e gestionali da applicare, con particolare riguardo alle componenti della valutazione del bisogno, della costruzione del progetto personalizzato di cui all'articolo 8 e delle risorse dedicate;
d) articolazione della tipologia di percorso in rapporto al profilo di bisogno e alla rete dei servizi e delle opportunitā disponibili.