﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 29 novembre 2019

      , n. 21  - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026  - Testo coord. alla Legge regionale 6 agosto 2026 n.9 </p><p style="text-align: justify;"><strong>Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL SUPERAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Superamento delle Unioni territoriali intercomunali)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I Comuni aderenti a un'Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2014. Qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'Unione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I Comuni aderenti a un'Unione che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, lo statuto della costituenda Comunità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>L'Assemblea dell'Unione delibera la trasformazione dell'Unione in Comunità con la relativa decorrenza e approva lo statuto di cui al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti. La Comunità subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 8, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane)<p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Alle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale 33/2002 si applicano le disposizioni del presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I Comuni aderenti alle Unioni di cui al comma 1 non ricompresi nelle Comunità di montagna deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2014.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Per la costituzione delle Comunità di montagna, i consigli comunali dei Comuni partecipanti ne approvano lo statuto a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti entro il 30 settembre 2020. Si considera approvato lo statuto che abbia ottenuto il voto favorevole da parte dei due terzi dei Comuni partecipanti alla Comunità di montagna. Entro il 31 ottobre 2020, l'Assemblea convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti approva lo statuto a maggioranza assoluta dei componenti.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Entro il 31 ottobre 2020 il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale trasmette alla rispettiva Comunità di montagna l'atto di ricognizione dell'Unione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>A far data dall'1 gennaio 2021 le Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 9/2020</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 9/2020</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 19/2020</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Alle Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>A far data dall'1 luglio 2020 le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite in capo alla Regione unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>A far data dall'1 luglio 2020 l'esercizio delle funzioni comunali già esercitate dalle Unioni di cui al comma 1 compete ai Comuni titolari delle stesse. Gli accordi per la regolazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra Comuni e Unioni sono sottoscritti entro il 30 giugno 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Gli organi delle Unioni di cui al presente articolo sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli enti di cui all'articolo 30. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità dei Commissari e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>Entro il 30 giugno 2020 il Commissario di ciascuna Unione adotta un atto di ricognizione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati di cui al comma 1, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Le Unioni di cui al comma 1 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 ottobre 2020.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 5, L. R. 9/2020</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 29 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere SpA sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. Trova applicazione l'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Fatti salvi diversi accordi stipulati con i Comuni ai sensi dell'articolo 29, comma 3, gli Enti di decentramento regionale di Gorizia e Trieste sono autorizzati a proseguire l'attuazione dei progetti relativi ad attività già avviate e finanziate ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 e di ogni altro progetto non rientrante nelle funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 1, comma 6, L. R. 9/2020</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 5 sostituito da art. 9, comma 34, L. R. 15/2020</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Istituzione degli Enti di decentramento regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, sono istituiti i seguenti Enti di decentramento regionale (EDR):<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>Ente di decentramento regionale di Trieste il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Trieste;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>Ente di decentramento regionale di Udine il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Udine;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>Ente di decentramento regionale di Pordenone il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Pordenone;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>Ente di decentramento regionale di Gorizia il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Gorizia.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, agli enti di cui al presente articolo si applicano le norme previste per gli enti regionali, in quanto compatibili.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>I Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Gli EDR sono operativi a decorrere dall'1 luglio 2020.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Organi degli Enti di decentramento regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono organi degli EDR:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il Direttore generale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>il Revisore unico dei conti.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per la nomina del Direttore generale e del Revisore unico dei conti, nonché per il funzionamento degli EDR trovano applicazione le norme di cui al capo III della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), in quanto compatibili. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 21/2014 sono da intendersi riferite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina del comma 2 da  art. 146, comma 1, L. R. 7/2025 . Il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente degli Enti di decentramento regionale in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2025 sono prorogati, alla scadenza, fino al 31 luglio 2026.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Il termine previsto dall'art. 146, c. 1, L.R. 7/2025 è modificato al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 22, c. 1, L.R. 3/2026.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Fanno parte di ciascuna Conferenza i sindaci dei Comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci degli altri Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Per la validità delle riunioni delle Conferenze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Funzioni degli Enti di decentramento regionale)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Oltre a esercitare le funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, gli EDR costituiscono, per gli enti locali ricompresi nei rispettivi territori, gli ambiti di riferimento per l'esercizio delle funzioni di Centrale di Committenza finalizzate all'acquisizione di beni e servizi, ai sensi della normativa nazionale e regionale sui contratti pubblici.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1 bis. </span>Gli EDR esercitano le funzioni in materia di viabilità di cui alla legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale).<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>I Comuni possono avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2 bis. </span>La Regione, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle infrastrutture dedicate alle Filiere tecnologico-professionali e alla creazione di Campus formativi di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121 (Istituzione formativa tecnologico-professionale), può avvalersi degli EDR per il conferimento, in delegazione amministrativa intersoggettiva, della progettazione e dell'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Gli EDR possono stipulare accordi con i Comuni interessati ai fini dell'utilizzo degli edifici scolastici.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2023</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 3, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli enti del Comparto unico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 1) e 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e delle norme di attuazione statutaria, con particolare riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), provvede:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>alla formazione permanente del personale degli enti del Comparto unico istituito con l'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>al supporto operativo agli enti locali ai fini dell'attuazione delle riforme promosse dalla Regione e dallo Stato;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>all'innovazione amministrativa e digitale quale strumento imprescindibile per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>allo sviluppo di nuove modalità di selezione del personale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>alla realizzazione di azioni dirette a rendere più attrattivo il lavoro pubblico negli enti del Comparto unico.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione ComPA - centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione, secondo le modalità dell'in house providing, la quale assume la denominazione di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG, di seguito denominata Fondazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione può avvalersi della Fondazione per:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>erogare servizi formativi, ivi compresa la formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, a favore dei dipendenti del Comparto unico, contribuendo alla diffusione di modalità operative uniformi negli enti locali del Comparto medesimo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>organizzare percorsi di formazione destinati agli amministratori degli enti locali della Regione, anche al fine di promuovere la collaborazione interistituzionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>realizzare le attività di formazione, aggiornamento professionale permanente e reclutamento degli operatori della polizia locale secondo le direttive impartite dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni del Comparto unico, procedure concorsuali e di reclutamento provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni del Comparto unico per l'acquisizione di nuove professionalità anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>assistere, per le finalità e coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le amministrazioni del Comparto unico nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi assicurandone l'omogeneità a livello regionale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>fornire supporto alle amministrazioni del Comparto unico nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione dei processi e delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico, sociale e occupazionale del territorio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>fornire assistenza tecnica e supporto alle amministrazioni del Comparto unico al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">i) </span>promuovere e organizzare iniziative di studio, seminari, convegni e pubblicazioni ed erogare premi e borse di studio per studi o partecipazioni a corsi;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">j) </span>realizzare iniziative formative e azioni dirette a promuovere l'attrattività del lavoro pubblico, anche mediante l’attuazione di percorsi e strumenti, di tipo informativo e divulgativo sulle caratteristiche dei concorsi pubblici, rivolti ad aspiranti candidati non dipendenti della pubblica amministrazione.</p><p><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 bis. </span>La formazione può essere rivolta anche a soggetti non appartenenti al Comparto unico quando ciò si renda necessario ai fini dell'allineamento delle competenze di tutti gli attori coinvolti nelle azioni progettuali promosse dalla Regione e dallo Stato in funzione dello sviluppo economico, sociale e occupazionale del territorio.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 ter. </span>Nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Regione, con apposita convenzione gli enti locali e la Fondazione definiscono le modalità con le quali gli enti stessi si avvalgono della Fondazione medesima, con oneri a carico della Regione ai sensi dell'articolo 34 ter, per attività di supporto operativo a fronte dell'impegno a intraprendere un percorso di rafforzamento del proprio assetto organizzativo. Detto impegno non è richiesto in relazione al supporto operativo relativo agli adempimenti obbligatori correlati al PNRR.<p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 92, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 3 ter aggiunto da art. 9, comma 92, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte alla lettera j) del comma 3 da art. 8, comma 4, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 34 bis</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Formazione correlata al ruolo internazionale della Regione)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione può avvalersi della Fondazione per promuovere o partecipare a progetti di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni di Paesi obiettivo delle azioni legate al ruolo internazionale del Friuli Venezia Giulia, con particolare riguardo ai Paesi in via di adesione all'Unione Europea.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 34 ter</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Convenzione)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con la Fondazione una convenzione per la durata della legislatura. La convenzione individua i contenuti e i criteri di gestione dell'attività della Fondazione, le modalità di erogazione del contributo annuale per il funzionamento e dei corrispettivi per le attività e i servizi erogati della Regione e le modalità di valutazione congiunta dei risultati dell'attività.<p><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024 .  Ai sensi dell'art. 4, c. 1, L.R. 4/2024, in via di prima applicazione, la convenzione di cui al presente articolo decorre dall'1 gennaio 2025 e termina con la scadenza della legislatura in corso.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 84, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 34 quater</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Organi della Fondazione)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Sono organi della Fondazione:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>il Presidente della Fondazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>il Consiglio di amministrazione;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>l'Organo di revisione economico-finanziaria;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>il Direttore generale.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da cinque componenti, di cui due designati da ANCI FVG. Uno dei tre componenti di nomina regionale assume le funzioni di Presidente.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 34 quinquies</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Controllo analogo sulla Fondazione)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi operanti in regime di in house providing.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Il controllo analogo si concreta nella nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 34 quater e nei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività della Fondazione. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulla Fondazione e definisce le modalità di svolgimento delle attività di controllo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La Regione esercita l'attività di indirizzo nei confronti della Fondazione attraverso la definizione degli obiettivi strategici che costituiscono per la stessa linee guida per la predisposizione di piani e programmi e per la realizzazione di ogni altra attività che rivesta carattere di particolare rilevanza. La Regione può, inoltre, impartire specifiche direttive qualora ritenuto necessario o opportuno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>La Regione esercita il controllo, in particolare, sui seguenti atti:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>bilancio di previsione e bilancio consuntivo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>programma annuale di attività, con proiezione pluriennale;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>atti di partecipazione a programmi europei e nazionali;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>atti di gestione straordinaria del patrimonio;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">e) </span>atti relativi alla dotazione organica;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">f) </span>contratti di consulenza;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">g) </span>modifiche dello statuto;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">h) </span>scioglimento della Fondazione.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La Fondazione trasmette annualmente alla Regione relazioni relative all'andamento economico e patrimoniale e allo stato di realizzazione delle attività. La Fondazione fornisce altresì tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti dalla Regione. La Regione può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione in qualsiasi momento.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>In caso di violazione da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione degli indirizzi regionali e degli obblighi che ne discendono, il Presidente della Regione può procedere alla revoca e contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Per l'acquisizione di forniture e servizi la Fondazione applica la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Regione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Per il reclutamento del personale la Fondazione attiva selezioni pubbliche nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale).</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 34 sexies</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Cabina di regia)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Presso la Direzione centrale competente in materia di autonomie locali opera una Cabina di regia con funzioni di supporto in ordine alla programmazione dell'attività della Fondazione e al monitoraggio sui risultati rispetto agli obiettivi di qualità e d'efficacia della formazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La Cabina di regia è composta dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, che la convoca e presiede, dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di autonomie locali o suo delegato, dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di formazione del personale regionale o suo delegato, dal Presidente e dal segretario di ANCI FVG, dal Direttore generale della Fondazione e da tre componenti esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti fra segretari comunali e altro personale del Comparto unico esperto in materia di gestione delle risorse umane.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>La composizione della Cabina di regia può essere integrata, di volta in volta, dai Direttori centrali dell'Amministrazione regionale competenti nelle specifiche materie all'ordine del giorno o loro delegati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>La Cabina di regia svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 sostituito da art. 8, comma 5, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.</p></p></p></body></html>