Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023 - Testo coord. alla Legge regionale 17 febbraio 2023 n.6

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Capo II

Comunità

Art. 9

(Costituzione delle Comunità)

1. L'atto costitutivo e lo statuto della Comunità sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.

2. L'istituzione della Comunità decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto nell'atto medesimo.

Art. 10

(Statuto)

1. Lo statuto della Comunità individua in particolare:

a) la sede, la denominazione dell'ente e la sua durata;

b) le funzioni e i servizi comunali esercitati dall'ente;

c) la disciplina della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento degli organi;

d) le modalità di adesione e di recesso dei Comuni e le modalità di scioglimento della Comunità;

e) le norme fondamentali che regolano l'organizzazione interna;

f) i rapporti finanziari con i Comuni partecipanti;

g) le forme di partecipazione popolare e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. Lo statuto della Comunità garantisce adeguate forme di partecipazione e di controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e di confronto.

3. Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. La proposta di modifica è adottata dal Comitato esecutivo all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai Comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione del consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Decorso il predetto termine, qualora si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali, l'Assemblea procede comunque all'approvazione.

4. Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.

5. Lo statuto della Comunità può prevedere l'istituzione di una o più sedi operative per l'esercizio di servizi di prossimità sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza. L'organizzazione di tali uffici è disciplinata mediante regolamenti e atti gestionali.

Art. 11

(Regolamenti e atti gestionali)

1. L'organizzazione della Comunità e lo svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali di sua competenza sono disciplinati mediante regolamenti.

2. La procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

3. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, alla Comunità si applicano i regolamenti del Comune con il maggior numero di abitanti, in quanto compatibili.

4. Le modalità operative per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali sono definite mediante atti di gestione.

Art. 12

(Organi della Comunità)

1. Sono organi di governo della Comunità l'Assemblea, il Presidente e il Comitato esecutivo.

2. Il Presidente e il Comitato esecutivo durano in carica tre anni e sono eletti dall'Assemblea con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 14 e 15.

Art. 13

(Assemblea)

1. L'Assemblea, costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

a) modifiche statutarie;

b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;

c) documenti contabili fondamentali;

d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;

e) elezione del Presidente e del Comitato esecutivo;

f) ogni altro atto previsto dallo statuto.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lo statuto può prevedere che l'Assemblea sia costituita anche da ulteriori componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza dei Comuni partecipanti, disciplinandone il numero e le modalità di elezione.

3. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.

4. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Lo statuto prevede la possibilità di eleggere Presidente dell'Assemblea della Comunità un altro componente della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

5. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un amministratore del Comune a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.

6. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva con effetto dalla data della cessazione. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce a ogni effetto nell'Assemblea il Sindaco cessato.

Art. 14

(Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Comunità e presiede il Comitato esecutivo.

2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Sono eleggibili alla carica di Presidente gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3. Il Presidente nomina tra i componenti del Comitato esecutivo il Vicepresidente, nomina l'organo amministrativo di vertice, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 15

(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a:

a) due nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero inferiore a 10 componenti;

b) quattro nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 10 e 15 componenti;

c) sei nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 16 e 20 componenti;

c bis) nove nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero superiore a 20 componenti.

(2)(3)

1 bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1, nel numero dei componenti dell'Assemblea non si computano gli eventuali ulteriori componenti di cui all'articolo 13, comma 2.

(4)

2. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dall'Assemblea con voto limitato secondo quanto previsto dallo statuto, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Sono eleggibili alla carica di componente del Comitato esecutivo gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

(1)

3. Il Comitato esecutivo svolge le funzioni esecutive delle Comunità e tutte le altre funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea, nonché le altre attribuzioni previste dallo statuto. In particolare, compete al Comitato esecutivo:

a) l'adozione dei programmi e la loro trasmissione all'Assemblea della Comunità per la loro approvazione;

b) l'adozione degli schemi dei documenti contabili fondamentali, l'adozione degli schemi di regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la fissazione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

d) l'approvazione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

e) le nomine e le designazioni dei rappresentanti delle Comunità presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 9/2020

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 13, lettera a), L. R. 15/2020

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 13, lettera b), L. R. 15/2020

Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 13, lettera c), L. R. 15/2020

Art. 16

(Decadenza, dimissioni, sostituzione del Presidente e dei componenti del Comitato esecutivo)

1. La perdita dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di Presidente della Comunità e di componente del Comitato esecutivo.

2. Il Presidente della Comunità e i componenti del Comitato esecutivo cessano dalla carica in caso di dimissioni presentate con le modalità disciplinate dallo statuto.

3. Alla sostituzione del Presidente o del componente del Comitato esecutivo decaduto dall'ufficio o dimissionario provvede l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Il mandato del Presidente o del componente neoeletto del Comitato termina contestualmente alla scadenza del Comitato esecutivo in carica.

4. Quando, per effetto di dimissioni o decadenza, venga meno la maggioranza dei componenti del Comitato esecutivo, il Comitato decade e l'Assemblea procede alla rielezione entro trenta giorni dall'ultima vacanza. Il mandato dell'organo neoeletto termina contestualmente alla scadenza del Presidente in carica.