Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023 - Testo coord. alla Legge regionale 17 febbraio 2023 n.6

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 8

(Fusioni di Comuni)

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale tra Comuni contermini.

2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

3. Nei Comuni oggetto di fusione lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinandone l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.