Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 6

(Comunità)

1. Le Comunità sono enti locali costituiti tra Comuni, di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e sovracomunali. Possono mettere in atto azioni condivise di politiche di sviluppo territoriale.

2. Le Comunità hanno potestà normativa secondo le modalità stabilite dalla presente legge e ad esse si applicano i principi e, in quanto compatibili, le norme previste per i Comuni.