Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023 - Testo coord. alla Legge regionale 17 febbraio 2023 n.6

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 41

(Norme finanziarie)

1. La Regione assicura, anche attraverso appositi trasferimenti finanziari, gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme collaborative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie.