Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023 - Testo coord. alla Legge regionale 17 febbraio 2023 n.6

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 37

(Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge regionale 18/2016)

1. Dopo l'articolo 36 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:

<<Art. 36 bis

(Comitato paritetico Regione-Enti locali)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di funzione pubblica è istituito il Comitato paritetico Regione-Enti locali, quale tavolo di confronto tra la Regione e gli Enti locali sui temi che riguardano il Comparto unico.

2. Il Comitato paritetico in particolare:

a) elabora gli indirizzi per un'ottimale allocazione del personale presso le amministrazioni del comparto;

b) fornisce indicazioni e indirizzi al fine del perseguimento dell'uniformità, efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del personale negli enti del Comparto unico.

3. II Comitato paritetico è presieduto e convocato dall'Assessore regionale competente in materia di funzione pubblica, quale membro di diritto, ed è composto da sei membri nominati con decreto del Presidente della Regione e così individuati:

a) tre componenti designati dalla Giunta regionale;

b) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui due in rappresentanza dei Comuni e uno in rappresentanza delle Comunità di montagna.

4. II Comitato svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>.